Cassazione Penale, Sentenza n. 34049/2024 del 09/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che aveva confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 110 e 336, secondo comma, cod. pen., con l'aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203/1991 (oggi richiamata nell'art. 416-bis.1 cod. pen.). Secondo l'accusa, Gaudiano e Giusti, avvalendosi della forza intimidatrice del "clan dei casalesi", con frasi minacciose e riferimenti a soggetti legati al clan (es. Elio Diana) avevano costretto il Sindaco e l'Assessore del Comune di Santa Maria la Fossa a far recedere l'amministrazione dall'adesione alla Stazione Unica Appaltante. Le difese hanno prospettato l'insussistenza della minaccia e dell'elemento mafioso, la mancanza di accordo tra i due imputati, l'interpretazione alternativa delle frasi (es. semplici richieste informative o inviti non minacciosi), l'estraneità a contesti camorristici e la mancata prova della materiale intimidazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili e ha quindi confermato la decisione della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato la condanna del Tribunale. Sono state confermate le valutazioni di merito circa la percezione minacciosa delle frasi da parte delle persone offese, la loro connessione al "clan dei casalesi" e l'integrazione dell'aggravante per "avvalimento del metodo mafioso" (oggi art. 416-bis.1 cod. pen.). Le censure sulla mancanza di prove e sull'interpretazione alternativa delle espressioni sono state ritenute manifestamente infondate; sono state altresì rigettate le doglianze relative al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norme richiamate
"concorso di persone nel reato"
Il concorso di persone è stato ritenuto operante tra Gaudiano e Giusti: la condotta di entrambi è stata valutata come concorrente nella compressione dell'autonomia decisionale delle persone offese
art. 336, secondo comma, cod. pen.
"violenza o minaccia a un pubblico ufficiale o a incaricato di pubblico servizio"
La Corte ha ritenuto che le espressioni, anche se indirette o allusive, fossero concretamente idonee a incutere timore e quindi integrassero la fattispecie della minaccia valutata ex ante nel contesto sociale e territoriale
"aggravante speciale per l'uso del metodo mafioso"
L'aggravante è stata applicata nella sua funzione di rilevare l'uso della forza intimidatrice del vincolo associativo; la Corte ha ritenuto sufficiente l'evocazione del potere del sodalizio a fini intimidatori
"avvalimento del metodo mafioso"
La Corte ha confermato che l'avvalimento del metodo mafioso può sussistere anche quando l'agente non è intraneo all'associazione; è sufficiente che la condotta sia eziologicamente collegata all'azione criminosa e/o evochi il potere intimidatorio del clan
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
I motivi di cassazione che lamentano vizi di motivazione sono stati esaminati e ritenuti manifestamente infondati; la Suprema Corte sottolinea il limitato sindacato sulla valutazione di merito quando essa risulti adeguatamente motivata
Richiamato in relazione alle doglianze sul trattamento sanzionatorio; la Corte territoriale ha fornito motivazione adeguata sul piano della gravità e delle modalità della condotta, giustificando la determinazione della pena
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma invocata per la condanna al versamento di una somma alla Cassa delle ammende a carico dei ricorrenti in caso di ricorso inammissibile
Massime di principio
- La minaccia va valutata con giudizio "ex ante" tenendo conto del contesto socio-territoriale: anche espressioni indirette o allusive possono integrare la minaccia se idonee a suscitare timore nelle persone oggettivamente esposte
- L'avvalimento del "metodo mafioso" può sussistere anche quando l'autore non sia formalmente parte dell'organizzazione: è sufficiente che la condotta evochi o si avvalga del potere intimidatorio del clan e sia funzionale all'obiettivo criminoso
- La mancata reazione o il fatto che l'amministrazione non abbia concretamente retrocesso non escludono la configurabilità della minaccia, purché emerga la potenzialità costrittiva delle espressioni
- La semplice assenza di precedenti penali o di repertorio del soggetto non impedisce il riconoscimento dell'aggravante mafiosa se, dal complesso probatorio, risulta l'evocazione del potere intimidatorio del sodalizio
- In sede di Cassazione il sindacato sulla valutazione di fatto è limitato: le deduzioni che mirano a una diversa interpretazione degli elementi probatori sono in genere inammissibili se la motivazione dei giudici di merito è logica e adeguata
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