Cassazione Penale, Ordinanza n. 03232/2025 del 27/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Salerno del 3 giugno 2024. Il primo motivo riguardava la dedotta nullità dell'avviso all'imputato relativo alla citazione per il giudizio di appello, assumendone l'invalidità in sede di legittimità. Il secondo motivo investiva invece l'elemento soggettivo del reato di calunnia, contestando la valutazione del dolo compiuta dai giudici di merito. La Corte ha osservato che il primo motivo era manifestamente infondato perché la nullità dedotta non ha natura assoluta e insanabile e, se del caso, andava eccepita in appello. Il secondo motivo è stato ritenuto non confrontarsi con le censure formulate in appello né con la risposta resa dalla Corte territoriale, giudicata conforme ai principi in materia di calunnia quanto alla rilevanza della valutazione soggettiva della falsa incolpazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda sul rilievo che i motivi dedotti non erano consentiti in sede di legittimità: il primo perché relativo a una nullità non assoluta né insanabile e non dedotta tempestivamente, il secondo perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata e con i motivi di appello.
Norme richiamate
In sede di legittimità sono proponibili solo censure consentite dalla legge; motivi che non rientrano nei limiti del sindacato di cassazione determinano l'inammissibilità del ricorso.
Richiamato implicitamente per la declaratoria di inammissibilità e le conseguenze economiche a carico del ricorrente.
Il ricorso è dichiarato inammissibile quando i motivi non sono ammissibili o sono manifestamente infondati.
Il vizio relativo all'avviso per il giudizio di appello non è qualificabile come nullità assoluta e insanabile, quindi deve essere eccepito nei modi e nei tempi processualmente previsti.
Il dolo della calunnia richiede la consapevolezza della falsità dell'incolpazione; la sua verifica dipende dalla valutazione soggettiva della falsa accusa.
Massime di principio
- In cassazione non sono ammissibili censure che si limitino a riproporre questioni non deducibili nel giudizio di legittimità o che avrebbero dovuto essere eccepite tempestivamente nel grado di merito.
- La nullità dell'avviso relativo alla citazione per il giudizio di appello, quando non abbia natura assoluta e insanabile, deve essere dedotta nel giudizio di appello e non può essere utilmente prospettata per la prima volta in cassazione.
- Nel reato di calunnia, la valutazione del dolo richiede di verificare la consapevolezza della falsità della denuncia o dell'incolpazione; la censura sul punto deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e con i motivi di appello.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e con le censure effettivamente esaminate dal giudice di merito.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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