Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 10872/2026 del 23/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’Agenzia delle Entrate e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato. La decisione impugnata è stata quindi confermata, sia quanto alla sufficienza della motivazione, sia quanto alla corretta applicazione dell’imposta di registro sulla parte eccedente dell’assegnazione divisionale.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di liquidazione emessi dall’Amministrazione finanziaria in relazione alla registrazione di una sentenza divisionale ereditaria. La Commissione Tributaria Regionale aveva accolto in parte l’appello dell’Agenzia, ritenendo legittimi gli avvisi e rideterminando le imposte dovute in ragione della diversa natura dei beni assegnati. I contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo hanno denunciato la motivazione meramente apparente della sentenza d’appello, invocando la violazione degli artt. 111 Cost., 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 36 d.lgs. 546/1992; con il secondo hanno dedotto la violazione dell’art. 34, comma 2, d.P.R. 131/1986, sostenendo che fosse stata applicata erroneamente l’aliquota prevista per gli atti traslativi anziché quella propria degli atti di divisione. La Suprema Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi: la motivazione della CTR non era apparente perché esponeva i presupposti di fatto e di diritto della decisione; quanto al tributo, la Corte ha confermato che l’eccedenza derivante dall’assegnazione a un condividente di beni di valore superiore alla sua quota è soggetta all’aliquota per i trasferimenti immobiliari, in applicazione dell’art. 34 citato e del principio secondo cui il conguaglio eccedente il 5% assume rilievo come trasferimento.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    impone che la sentenza sia motivata in modo tale da rendere percepibili le ragioni della decisione; il vizio sussiste solo se la motivazione manca del tutto o è meramente apparente.

  • art. 132 c.p.c.

    richiede l’esposizione concisa dei motivi in fatto e in diritto della decisione; la violazione si ha solo in caso di motivazione assente o meramente apparente.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    concorre a presidiare il dovere di motivazione della sentenza.

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    nel processo tributario impone l’indicazione concisa dei motivi in fatto e in diritto della decisione; non è violato quando la sentenza espone le ragioni della statuizione.

  • art. 360 c.p.c.

    la censura di motivazione apparente è veicolata come nullità della sentenza; la doglianza sull’imposta è veicolata come violazione di legge.

  • art. 34 d.P.R. 131/1986

    ai fini dell’imposta di registro, i conguagli eccedenti il 5% del valore della quota sono soggetti a tassazione con l’aliquota dei trasferimenti; l’eccedenza è trattata, per presunzione assoluta, come vendita limitatamente alla parte eccedente.

  • art. 13 d.P.R. 115/2002

    comma 1-quater e comma 1-bis

    in caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • l. 228/2012

    ha introdotto il meccanismo del raddoppio del contributo unificato nei casi previsti dall’art. 13 d.P.R. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, il vizio di motivazione è configurabile solo quando la sentenza sia del tutto priva di motivazione, meramente apparente, affetta da contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o obiettivamente incomprensibile; non è invece più deducibile la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
  • Nel processo tributario, una sentenza non è nulla per motivazione apparente se, pur sinteticamente, espone le ragioni in fatto e in diritto della decisione e consente di comprendere l’iter logico seguito dal giudice.
  • In materia di imposta di registro sulle divisioni, l’assegnazione a un condividente di beni di valore superiore alla quota spettante integra, per la parte eccedente, un trasferimento assimilato alla vendita e soggetto all’aliquota prevista per i trasferimenti immobiliari.
  • Ai fini dell’art. 34 d.P.R. 131/1986, il conguaglio eccedente la soglia normativa rileva in base alla divergenza tra quota di fatto e quota di diritto, senza che assuma rilievo la funzione compensativa del conguaglio pattuito tra i condividenti.
  • La qualificazione tributaria della parte eccedente nelle operazioni divisionali è determinata dalla presunzione legale di cui all’art. 34 d.P.R. 131/1986 e non dalla denominazione o dalla struttura negoziale utilizzata dalle parti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImposta di registro
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.