Cassazione Civile, Ordinanza n. 10872/2026 del 23/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato rigettato. La Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’Agenzia delle Entrate e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato. La decisione impugnata è stata quindi confermata, sia quanto alla sufficienza della motivazione, sia quanto alla corretta applicazione dell’imposta di registro sulla parte eccedente dell’assegnazione divisionale.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di liquidazione emessi dall’Amministrazione finanziaria in relazione alla registrazione di una sentenza divisionale ereditaria. La Commissione Tributaria Regionale aveva accolto in parte l’appello dell’Agenzia, ritenendo legittimi gli avvisi e rideterminando le imposte dovute in ragione della diversa natura dei beni assegnati. I contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo hanno denunciato la motivazione meramente apparente della sentenza d’appello, invocando la violazione degli artt. 111 Cost., 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 36 d.lgs. 546/1992; con il secondo hanno dedotto la violazione dell’art. 34, comma 2, d.P.R. 131/1986, sostenendo che fosse stata applicata erroneamente l’aliquota prevista per gli atti traslativi anziché quella propria degli atti di divisione. La Suprema Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi: la motivazione della CTR non era apparente perché esponeva i presupposti di fatto e di diritto della decisione; quanto al tributo, la Corte ha confermato che l’eccedenza derivante dall’assegnazione a un condividente di beni di valore superiore alla sua quota è soggetta all’aliquota per i trasferimenti immobiliari, in applicazione dell’art. 34 citato e del principio secondo cui il conguaglio eccedente il 5% assume rilievo come trasferimento.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
impone che la sentenza sia motivata in modo tale da rendere percepibili le ragioni della decisione; il vizio sussiste solo se la motivazione manca del tutto o è meramente apparente.
richiede l’esposizione concisa dei motivi in fatto e in diritto della decisione; la violazione si ha solo in caso di motivazione assente o meramente apparente.
concorre a presidiare il dovere di motivazione della sentenza.
nel processo tributario impone l’indicazione concisa dei motivi in fatto e in diritto della decisione; non è violato quando la sentenza espone le ragioni della statuizione.
la censura di motivazione apparente è veicolata come nullità della sentenza; la doglianza sull’imposta è veicolata come violazione di legge.
ai fini dell’imposta di registro, i conguagli eccedenti il 5% del valore della quota sono soggetti a tassazione con l’aliquota dei trasferimenti; l’eccedenza è trattata, per presunzione assoluta, come vendita limitatamente alla parte eccedente.
comma 1-quater e comma 1-bis
in caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
ha introdotto il meccanismo del raddoppio del contributo unificato nei casi previsti dall’art. 13 d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, il vizio di motivazione è configurabile solo quando la sentenza sia del tutto priva di motivazione, meramente apparente, affetta da contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o obiettivamente incomprensibile; non è invece più deducibile la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
- Nel processo tributario, una sentenza non è nulla per motivazione apparente se, pur sinteticamente, espone le ragioni in fatto e in diritto della decisione e consente di comprendere l’iter logico seguito dal giudice.
- In materia di imposta di registro sulle divisioni, l’assegnazione a un condividente di beni di valore superiore alla quota spettante integra, per la parte eccedente, un trasferimento assimilato alla vendita e soggetto all’aliquota prevista per i trasferimenti immobiliari.
- Ai fini dell’art. 34 d.P.R. 131/1986, il conguaglio eccedente la soglia normativa rileva in base alla divergenza tra quota di fatto e quota di diritto, senza che assuma rilievo la funzione compensativa del conguaglio pattuito tra i condividenti.
- La qualificazione tributaria della parte eccedente nelle operazioni divisionali è determinata dalla presunzione legale di cui all’art. 34 d.P.R. 131/1986 e non dalla denominazione o dalla struttura negoziale utilizzata dalle parti.
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