Cassazione Penale, Ordinanza n. 39505/2025 del 09/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo non proponibile il motivo relativo al giudizio di responsabilità avverso una sentenza di patteggiamento. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione impugnata è una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., pronunciata dal GIP del Tribunale di Fermo e riferita a un reato in materia di stupefacenti. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo un motivo attinente al giudizio di responsabilità, cioè contestando la fondatezza dell’affermazione di responsabilità contenuta nella sentenza di patteggiamento. La Corte rileva però che tale censura non è consentita dalla disciplina delle impugnazioni contro la sentenza ex art. 444 c.p.p., richiamando l’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Norme richiamate
sentenza impugnata, emessa ai sensi dell' art. 444 c.p.p.
La sentenza oggetto di impugnazione è una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento).
non consentito dalla legge ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis cod. proc. pen
Nel procedimento definito con patteggiamento non è ammesso il motivo di ricorso relativo al giudizio di responsabilità nei termini dedotti nel caso concreto.
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
È il reato oggetto della sentenza di patteggiamento, appartenente alla disciplina dei reati in materia di stupefacenti.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti non è proponibile, nei limiti indicati dall'art. 448, comma 2-bis c.p.p., un motivo di ricorso che investa il giudizio di responsabilità.
- Quando il ricorso per cassazione propone una censura non consentita dalla legge contro una sentenza ex art. 444 c.p.p., il ricorso è dichiarato inammissibile.
- L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, secondo quanto disposto nel provvedimento.
- Nel patteggiamento, la deduzione diretta a rimettere in discussione l’affermazione di responsabilità non è veicolabile con le ordinarie censure di legittimità se la legge esclude tale specifico motivo di impugnazione.
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