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Sentenza

Sentenza del 29/07/2024 n. 21158 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia impugnava la sentenza n. 293/03/20 del 16 giugno 2020 della CTR delle Marche, che aveva respinto il suo appello contro la decisione della CTP di Pesaro n. 88/04/11, favorevole al contribuente. L’avviso di accertamento riguardava l’IRPEF per il 2004 e attribuiva ad A.A. il 40% del reddito da partecipazione accertato in capo alla società, sulla base della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili propria delle società a ristretta base sociale. Con il primo motivo, l’Agenzia denunciava violazione delle norme sull’accertamento, sulla prova e sulle presunzioni, sostenendo che dissidi tra soci e mancata partecipazione alla gestione non bastassero a superare la presunzione. Con il secondo motivo denunciava l’omesso esame di fatti decisivi a sostegno della presunzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendolo assorbente, e non ha quindi esaminato il secondo. Ha stabilito che la presunzione di attribuzione pro quota degli utili extracontabili ai soci di una società a ristretta base sociale comporta l’inversione dell’onere della prova: il socio deve dimostrare che i ricavi non furono realizzati, che gli utili non furono distribuiti ma accantonati o reinvestiti, oppure che furono percepiti da altri. Non basta provare l’estraneità alla gestione. La CTR aveva fondato la prova contraria su dissidi, mancata approvazione dei bilanci ed estromissione dalla gestione, elementi successivi al 2004, e aveva trascurato che nel 2004 A.A. era socio amministratore con poteri disgiunti, partecipava alle assemblee e approvò il bilancio dell’esercizio. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione. Non vi è una decisione definitiva sul merito dell’accertamento.

Norme richiamate

  • Art. 39, primo comma, lett. d), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    l' art. 39 , primo comma, lett. d), del D.P.R. n. 600 del 1973 legittima la presunzione di attribuzione pro quota ai soci degli utili extra bilancio prodotti da società di capitali a ristretta base azionaria, con conseguente inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale non può limitarsi a denunciare la propria estraneità alla gestione e conduzione societaria, ma deve dimostrare - eventualmente anche ricorrendo alla prova presuntiva - che i maggiori ricavi non siano stati effettivamente realizzati dalla società, che quest'ultima non li abbia distribuiti, ma accantonati o reinvestiti, ovvero che degli stessi se ne sia appropriato altro soggetto.

    La ristrettezza della compagine sociale consente di presumere che gli utili extracontabili siano attribuiti ai soci, trasferendo su ciascuno l’onere della prova contraria. Il socio deve dimostrare concretamente la mancata realizzazione o distribuzione degli utili, il loro accantonamento o reinvestimento, oppure l’appropriazione da parte di un altro soggetto; può utilizzare anche presunzioni.

  • Art. 47 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    quando viene contestata, in caso di società a ristretta base partecipativa, la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, non è in alcun modo applicabile il disposto di cui all' art. 47 del TUIR , che attiene alla tassazione degli utili distribuiti ai soci, con delibere formali dell'assemblea e, pertanto, non trova applicazione per i redditi extracontabili, non menzionati nella contabilità societaria

    L’art. 47 TUIR disciplina la tassazione degli utili formalmente distribuiti con delibera assembleare e non si applica alla presunzione di attribuzione ai soci di redditi extracontabili non risultanti dalla contabilità.

Massime di principio

  • Nelle società di capitali a ristretta base sociale, gli utili extracontabili accertati possono presumersi distribuiti pro quota ai soci; la presunzione vale anche se i soci non sono parenti e riguarda l’esercizio in cui gli utili sono stati realizzati.
  • La sola estraneità del socio alla gestione, l’esistenza di dissidi con gli altri soci o la sua estromissione dalla gestione non sono sufficienti a vincere la presunzione. Occorre provare che gli utili non furono realizzati o distribuiti, furono accantonati o reinvestiti, oppure furono incassati da un altro soggetto.
  • La prova contraria può essere fornita anche mediante presunzioni, ma il giudice deve valutare gli indizi prima singolarmente e poi nel loro insieme, verificandone gravità, precisione e concordanza.
  • Gli elementi utilizzati per la prova devono essere pertinenti al periodo d’imposta contestato: fatti successivi, da soli, non dimostrano che gli utili di un esercizio precedente non siano stati distribuiti.
  • La cassazione con rinvio non definisce l’esistenza del debito tributario: il giudice di rinvio deve riesaminare la prova applicando i principi indicati e decidere nuovamente anche sulle spese.

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