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Cassazione Penale, Ordinanza n. 37145/2026 del 22/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente, in qualità di erede del condannato, ha impugnato l’ordinanza del 16 luglio 2024 della Corte d’appello di Napoli, pronunciata quale giudice dell’esecuzione, che aveva rigettato l’istanza di revoca o sospensione dell’ordine di demolizione relativo a un manufatto abusivo sito nel Comune di Ottaviano, emesso in esecuzione di una sentenza irrevocabile. Il giudice dell’esecuzione aveva rilevato che il Comune aveva ingiunto la demolizione con ordinanza n. 38N, notificata il 22 luglio 2011, e che il 2 gennaio 2012 era stato redatto verbale di inottemperanza; ne aveva dedotto l’acquisizione di diritto dell’immobile al patrimonio comunale. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato violazione dell’art. 125 c.p.p. e vizio di motivazione apparente, sostenendo che il giudice non si fosse confrontato con il contenuto effettivo dell’incidente di esecuzione e non avesse spiegato perché la documentazione e le deduzioni difensive non giustificassero almeno la sospensione dell’ordine; secondo la ricorrente, sarebbe stata affrontata una questione sulla notifica dell’accertamento di inottemperanza che la difesa non aveva contestato. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per omessa valutazione della concreta situazione amministrativa, in particolare dell’Accordo di Programma tra il Comune di Ottaviano e la Procura della Repubblica, che, secondo la difesa, subordinava la demolizione alla preventiva acquisizione del bene al patrimonio comunale. Ha inoltre richiamato il principio di proporzionalità elaborato dalla Corte EDU in relazione al diritto di proprietà.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondato in termini di ammissibilità il rilievo di motivazione apparente: l’ordinanza impugnata aveva ricostruito l’istanza, esaminato la documentazione comunale e spiegato che l’acquisizione dell’immobile si era prodotta ope legis dopo l’inottemperanza all’ingiunzione, senza che fosse necessaria la notificazione dell’atto formale di accertamento quale presupposto dell’acquisto. Ha inoltre rilevato che l’Accordo di Programma era stato considerato dal giudice dell’esecuzione, ma correttamente giudicato non decisivo: non era un titolo sanante, non attribuiva al manufatto una destinazione incompatibile con la demolizione e non risultava una delibera consiliare di mantenimento per prevalenti interessi pubblici. L’acquisizione comunale, di per sé, non impedisce l’esecuzione dell’ordine giudiziale, essendo normalmente funzionale alla demolizione. Il richiamo alla proporzionalità è stato ritenuto generico, non accompagnato da allegazioni individualizzate e documentate sulle condizioni personali, familiari, abitative o sanitarie della ricorrente. Le doglianze sono state considerate una richiesta di rivalutazione della ricostruzione fattuale e della portata dell’accordo, non consentita in sede di legittimità. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non essendo esclusi profili di colpa nella proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 125, comma 3, c.p.p.

    L'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. prescrive che le sentenze e le ordinanze siano motivate a pena di nullità. La mancanza assoluta di motivazione e la motivazione meramente apparente integrano un vizio riconducibile alla violazione di legge, in quanto incidono sull'esistenza stessa della giustificazione del provvedimento.

    La motivazione apparente integra violazione di legge quando l’apparato argomentativo, pur graficamente presente, non consente di comprendere le ragioni della decisione; non basta che la parte dissenta dalla valutazione del giudice.

  • art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380 del 2001

    l'ordine di demolizione impartito dal giudice penale ai sensi dell'art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380 del 2001 ha natura di sanzione amministrativa a contenuto ripristinatorio, carattere reale e funzione di reintegrazione dell'assetto urbanistico violato. Esso non costituisce pena in senso proprio, né misura soggetta alla disciplina dell'esecuzione penale punitiva, ma statuizione obbligata conseguente all'accertamento dell'abuso edilizio, destinata ad incidere sulla cosa abusiva e su chiunque si trovi in rapporto giuridico o materiale con essa.

    L’ordine giudiziale di demolizione è una misura amministrativa ripristinatoria reale, non una pena; incide sul bene e può riguardare chiunque abbia con esso un rapporto giuridico o materiale.

  • art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380 del 2001

    l'ingiustificata inottemperanza all'ordine di demolizione dell'opera abusiva e alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi entro novanta giorni dalla notifica dell'ingiunzione amministrativa determina l'automatica acquisizione gratuita dell'opera e dell'area di sedime al patrimonio comunale, indipendentemente dalla notifica all'interessato, dell'accertamento formale dell'inottemperanza.

    L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale si produce automaticamente allo spirare del termine di novanta giorni dall’ingiunzione rimasta inottemperata; l’atto formale di accertamento ha funzione ricognitiva e certificativa, non costitutiva.

  • art. 31, comma 5, d.P.R. n. 380 del 2001

    l'acquisizione gratuita dell'opera abusiva al patrimonio disponibile del Comune non è incompatibile con l'ordine di demolizione emesso dal giudice penale, ostandovi soltanto la delibera consiliare che stabilisca, ai sensi dell'art. 31, commi 3 e 5, d.P.R. n. 380 del 2001, l'esistenza di prevalenti interessi pubblici al mantenimento dell'opera.

    L’acquisizione comunale non paralizza l’ordine penale di demolizione; può rilevare, in senso incompatibile con la demolizione, una deliberazione consiliare che individui prevalenti interessi pubblici al mantenimento dell’opera.

  • art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001

    la sanatoria rilevante deve essere effettiva e conforme all'art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001, non potendo assumere efficacia paralizzante la mera prospettazione di una regolarizzazione futura o condizionata.

    Solo una sanatoria effettiva e conforme ai presupposti di legge può incidere sull’ordine di demolizione; la prospettazione di una regolarizzazione futura o condizionata non è sufficiente.

  • art. 8 CEDU

    la proporzionalità può assumere rilievo nella fase esecutiva dell'ordine di demolizione, soprattutto quando venga in considerazione il diritto al rispetto della vita privata, familiare e del domicilio ai sensi dell'art. 8 CEDU; tuttavia, tale verifica non comporta la possibilità di revocare l'ordine demolitorio per mere ragioni personali o per generiche esigenze abitative, ma impone una valutazione concreta e documentata, modulata sulle peculiarità del caso.

    La verifica di proporzionalità in fase esecutiva richiede allegazioni concrete e documentate sulle circostanze individuali; ragioni personali o generiche esigenze abitative, da sole, non giustificano la revoca dell’ordine.

Massime di principio

  • L’ordine di demolizione impartito dal giudice penale ai sensi dell’art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380 del 2001 ha natura amministrativa ripristinatoria e reale, non costituisce pena in senso proprio e resta efficace nei confronti di chiunque abbia un rapporto giuridico o materiale con il bene.
  • La revoca dell’ordine di demolizione richiede un atto amministrativo o giurisdizionale sopravvenuto assolutamente incompatibile con l’esecuzione, idoneo a sanare l’abuso o a modificare giuridicamente la destinazione del manufatto. La sospensione è possibile soltanto quando elementi concreti e specifici rendano ragionevolmente prevedibile, in tempi brevi, l’adozione di un provvedimento incompatibile.
  • La mera pendenza di una procedura o la presenza di atti organizzativi e procedurali, privi di efficacia sanante o conservativa, non sono sufficienti a revocare o sospendere l’ordine di demolizione.
  • L’inottemperanza all’ingiunzione amministrativa di demolizione per il termine previsto determina l’acquisizione gratuita dell’opera e dell’area di sedime al patrimonio comunale ope legis; la notificazione dell’accertamento formale dell’inottemperanza non è requisito costitutivo dell’acquisto.
  • L’acquisizione dell’immobile al patrimonio comunale non è, di per sé, incompatibile con l’ordine giudiziale di demolizione, poiché è normalmente funzionale al ripristino; può ostare alla demolizione una deliberazione consiliare che individui prevalenti interessi pubblici al mantenimento dell’opera.
  • La motivazione è meramente apparente solo quando, pur formalmente esistente, non renda comprensibile il percorso logico della decisione. La contestazione della scelta o della persuasività degli argomenti del giudice non equivale a mancanza di motivazione.
  • Il giudice dell’esecuzione deve valutare concretamente gli atti amministrativi dedotti quando siano potenzialmente idonei a incidere sull’ordine demolitorio; tale obbligo non comporta che ogni atto amministrativo o organizzativo debba essere considerato ostativo.
  • Il principio di proporzionalità può essere esaminato in sede esecutiva alla luce dell’art. 8 CEDU, ma richiede allegazioni puntuali e documentate sulle circostanze individuali e non consente di paralizzare la demolizione sulla base di generiche esigenze personali o abitative.
  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione dei fatti o sostituire alla lettura del giudice dell’esecuzione una diversa ricostruzione del contenuto e degli effetti degli atti amministrativi, se la motivazione impugnata è logicamente riconoscibile e giuridicamente coerente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAbuso edilizio
RamiProcesso penaleReati edilizi
IstitutiNullità processuale

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