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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06367/2025 del 17/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per il delitto di ricettazione. Con un unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, contestando in particolare la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. La Corte di cassazione rileva però che la censura riproponeva profili già dedotti in appello e già disattesi dalla Corte territoriale, e mirava sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, inammissibile in sede di legittimità.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza d'appello fosse congrua e logica nel ritenere integrati gli elementi oggettivi e soggettivi della ricettazione, desumendo il dolo dalla natura dei beni rinvenuti nella disponibilità dell'imputato, ossia una patente di guida e una tessera sanitaria intestate ad altro soggetto, provenienti da un furto, nonché dall'assenza di una spiegazione plausibile circa la loro provenienza. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    La ricettazione richiede la consapevolezza della provenienza illecita del bene; nel caso concreto tale elemento soggettivo è stato ritenuto desumibile dalla natura degli oggetti posseduti e dall'assenza di una spiegazione plausibile del possesso.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 606 c.p.p.

    I motivi di ricorso non possono risolversi in una richiesta di rivalutazione del fatto e delle prove, perché il sindacato di legittimità è limitato a vizi logici e giuridici della motivazione.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova lettura del compendio probatorio, poiché la valutazione del fatto e delle prove appartiene in via esclusiva al giudice di merito.
  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre questioni già esaminate e disattese in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata.
  • Nel delitto di ricettazione l'elemento soggettivo può essere desunto da elementi fattuali sintomatici, quali la natura dei beni detenuti, la loro provenienza da un delitto presupposto e l'assenza di una spiegazione credibile del possesso.
  • La motivazione è sufficiente quando espone in modo логico e coerente le ragioni per cui risultano integrati sia il profilo oggettivo sia quello soggettivo del reato contestato.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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