Cassazione Civile, Sentenza n. 21256/2024 del 30/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Controversia relativa a un credito IVA richiesto a rimborso per il 2010. Il fallimento contribuente contestava un decreto di compensazione emesso dall'Agenzia, sostenendo che l'eccedenza IVA era stata pignorata presso terzi da creditori procedenti e, dopo la dichiarazione di fallimento, assegnata ai creditori con ordinanza di assegnazione; perciò il credito sarebbe stato indisponibile e non compensabile con i controcrediti (tre cartelle di pagamento) vantati dall'Agenzia e ammessi nello stato passivo. La Corte d'appello tributaria delle Marche aveva accolto l'appello del fallimento ritenendo che, essendo il credito assegnato ai creditori pignoratizi, l'Ufficio non potesse paralizzare tale effetto con il decreto di compensazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassando la sentenza della CGT delle Marche. La Corte ha ritenuto che: (i) l'ordinanza di assegnazione pronunciata dopo la dichiarazione di fallimento è inopponibile alla procedura concorsuale in ragione della regola della retroazione della dichiarazione di fallimento (zero hour rule); (ii) il subentro del curatore nella procedura espropriativa fa beneficiare la massa degli effetti conservativi del pignoramento, ma non trasforma automaticamente la natura del credito in modo da impedire che siano opposti al curatore controcrediti omologhi sorti anteriormente al fallimento; (iii) essendo accertato che sia i crediti dell'Agenzia sia il credito IVA pignorato sono sorti anteriormente alla dichiarazione di fallimento, l'Agenzia poteva opporre i suoi controcrediti ai sensi dell'art. 56 l. fall. La Cassazione, decidendo nel merito, ha quindi rigettato l'originario ricorso del fallimento e ha compensato le spese del doppio grado e del giudizio di legittimità tra le parti.
Norme richiamate
Norma che rende inefficaci i pagamenti eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento. La Corte osserva che la questione dell'azione di inefficacia ex art. 44 non rilevava nel caso di specie perché non risultava alcun pagamento effettivamente eseguito dal debitor debitoris.
Consente l'eccezione di compensazione per crediti e controcrediti omologhi sorti anteriormente al fallimento. La Corte ha ritenuto che l'Agenzia poteva legittimamente opporre i suoi controcrediti ammessi al passivo, essendo entrambi i rapporti anteriori alla dichiarazione di fallimento.
Stabilisce il subentro del curatore nelle procedure esecutive pendenti: la Corte sottolinea che il curatore si giova degli effetti sostanziali e conservativi del pignoramento ma ciò non muta la natura originaria del credito opponibile a compensazione.
Riguarda i poteri del curatore sui beni del fallito; richiamato per spiegare il fenomeno del subentro e la tutela collettiva della massa dei creditori.
Richiamato nella parte in cui la Corte precisa che il creditore istante perde il potere di impulso una volta aperto il fallimento e che il curatore subentra nella procedura esecutiva.
Riferito come fonte degli effetti processuali del pignoramento presso terzi, i quali il curatore può utilizzare a favore della massa.
Riferito in relazione ai titoli di prelazione la cui efficacia trova applicazione nella fase di distribuzione interna alla procedura concorsuale.
art. 2 e art. 70 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamati dai motivi di nullità dedotti dall'Agenzia per questioni processuali nel giudizio tributario; la Corte ha valutato l'ampiezza delle questioni che il giudice tributario può esaminare incidentalmente.
Richiamato nei motivi di nullità per extrapetizione; la Corte ha precisato i limiti dell'oggetto del giudizio tributario ma ha ritenuto lecita l'indagine su questioni antecedenti logicamente alla decisione.
Richiamato con riferimento alla presunta illegittimità del curatore a far valere diritti di terzi; la Corte ha chiarito che il curatore subentra nella procedura esecutiva per effetto di legge, senza che ciò costituisca esercizio di diritti personali del creditore istante.
Richiamato nei motivi relativi all'interesse ad agire del fallimento; la Corte ha ritenuto che l'accertamento sulla opponibilità dei controcrediti era rilevante e incidentale alla decisione sul decreto di compensazione.
Norma invocata nei motivi di cassazione per vizio di motivazione e violazione di norme processuali; la Corte ha esaminato e respinto i rilievi nella misura indicata e poi deciso nel merito.
Richiamato perché, dopo la cassazione, non essendovi ulteriori accertamenti di fatto da compiere, la Corte ha deciso la causa nel merito ai sensi di questa norma.
Massime di principio
- Se un credito è stato pignorato presso terzi prima della dichiarazione di fallimento, il curatore subentra nella procedura espropriativa e la massa beneficia degli effetti conservativi del pignoramento; tuttavia questo subentro non trasforma automaticamente la natura originaria del credito in modo da impedire la compensazione con controcrediti sorti anteriormente al fallimento.
- La dichiarazione di fallimento retroagisce all'ora zero del giorno della pronuncia (zero hour rule): provvedimenti successivi alla dichiarazione (es. ordinanza di assegnazione pronunciata dopo la sentenza dichiarativa) risultano inopponibili alla procedura concorsuale salvo effetti diversi previsti dalla legge.
- L'azione di inefficacia dei pagamenti ex art. 44 l.fall. rileva solo se è intervenuto un pagamento effettivo dopo la dichiarazione di fallimento; in assenza di pagamento la questione è irrilevante rispetto al diritto dell'Ufficio di opporre controcrediti.
- Quando crediti e controcrediti sono sorti entrambi anteriormente alla dichiarazione di fallimento, il terzo pignorato (o l'Amministrazione) può opporre i propri controcrediti ai sensi dell'art. 56 l.fall.; il subentro del curatore non preclude automaticamente tale eccezione di compensazione.
- Il curatore subentra di diritto nelle esecuzioni pendenti e può avvalersi degli effetti sostanziali del pignoramento, ma ciò non equivale a una trasformazione del credito in un diritto diverso tale da eliminare le eccezioni di parte legittime sorte anteriormente al fallimento.
- Nei giudizi tributari il giudice può esaminare incidentalmente questioni che costituiscano antecedente logico della decisione, purché rilevanti e strumentali alla decisione sull'oggetto controverso.
- Gli accordi transattivi tra curatore e creditori procedenti (es. rinuncia all'azione di inefficacia) non incidono se gli eventi su cui si fondano (quali pagamenti del debitor debitoris) non si sono concretamente verificati o se la normativa concorsuale e la retroazione dell'effetto fallimentare escludono l'opponibilità di provvedimenti successivi.
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