Sentenza del 22/03/2017 n. 7293 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale sostenendo la violazione dell'art. 46 del D.P.R. n. 917/1986 e l'insufficiente motivazione sulla qualificazione del versamento di Euro 2.000.000 effettuato dalla società controllante in favore della partecipata I. S.p.A. Secondo l'Amministrazione, tale somma doveva presumersi un mutuo fruttifero, con conseguente contabilizzazione di interessi attivi per Euro 50.000, poiché nei bilanci iniziali risultava tra i debiti e non tra i versamenti in conto capitale. La società sosteneva invece che si trattasse di un versamento infruttifero destinato a un futuro aumento di capitale.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate per insufficiente motivazione. Ha rilevato che il giudice di merito non aveva esaminato circostanze decisive: nel bilancio della partecipata al 31 dicembre 2004 il finanziamento era indicato tra i debiti, mentre era stato classificato come versamento in conto capitale solo nel bilancio successivo, redatto durante la verifica fiscale; inoltre, il bilancio della controllante lo indicava tra i crediti verso imprese controllate senza specificare che fosse infruttifero, e gli statuti delle società non prevedevano una deroga alla presunzione legale di fruttuosità. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 46
Presume la natura di mutuo fruttifero delle somme versate alle società commerciali dai soci o partecipanti, salvo che dai bilanci e dai rendiconti risulti che il versamento sia stato effettuato ad altro titolo.
La presunzione di fruttuosità opera quando un socio versa somme a una società commerciale. Per superarla è necessario che dai bilanci, dai rendiconti o da altri elementi documentali risulti in modo coerente e attendibile che il versamento aveva natura diversa, ad esempio di conferimento o versamento in conto capitale.
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
La Corte ha esaminato la dedotta violazione di legge e il vizio di insufficiente motivazione, ritenendo fondata quest'ultima censura perché la decisione non aveva valutato elementi contabili rilevanti e potenzialmente decisivi.
Massime di principio
- I finanziamenti dei soci a società commerciali sono normalmente considerati fruttiferi, salvo prova documentale contraria.
- La qualificazione come versamento in conto capitale deve risultare coerentemente dalla documentazione societaria e contabile, preferibilmente già dal momento dell'operazione.
- Una riclassificazione contabile effettuata solo dopo l'avvio di una verifica fiscale può essere valutata con particolare cautela e non è, da sola, sufficiente a dimostrare la natura originaria del versamento.
- La classificazione della somma nei bilanci della società erogante e della società beneficiaria deve essere coerente: l'indicazione come debito o credito finanziario è un elemento contrario alla natura di versamento in conto capitale.
- In assenza di previsioni statutarie o di altra documentazione che stabilisca l'infruttuosità, la presunzione fiscale di mutuo fruttifero resta applicabile.
- Il giudice deve motivare specificamente sulla natura del versamento e prendere in esame tutte le circostanze contabili e societarie rilevanti.
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