Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 32089/2023 del 20/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., rilevando che, secondo la disciplina richiamata, non era necessaria notifica alla controparte né visto del suo difensore. Ha inoltre ritenuto sussistenti i presupposti per la compensazione integrale delle spese processuali.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società contribuente aveva impugnato un avviso di pagamento e un atto di irrogazione sanzioni relativi alla contestata indebita esenzione dall'accisa su quantitativi di energia elettrica erogata nel 2014. Dopo il rigetto del ricorso in primo grado e dell'appello in CTR, la società ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi; tuttavia, successivamente ha depositato istanza di rinuncia al ricorso, rappresentando che il Tribunale aveva omologato un accordo di ristrutturazione dei debiti che prevedeva la chiusura delle liti con spese compensate e che la transazione aveva definito tutte le posizioni creditorie della controparte, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    attuale art. 390 cod. proc. civ.

    In caso di rinuncia al ricorso, per effetto della disciplina richiamata, non è richiesta notifica alla controparte né visto del difensore di questa.

  • art. 391 c.p.c.

    ai sensi dell’art. 391 c.p.c.

    La rinuncia comporta la declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione.

  • art. 35, comma 6, L. n. 149/2022

    v. art. 35 comma 6 legge n. 149/2022 come modificato dalla legge n. 197/2022

    È richiamato come base della disciplina attuale applicata alla rinuncia al ricorso.

  • L. n. 197/2022

    come modificato dalla legge n. 197/2022

    È richiamata quale legge modificativa della disciplina applicata alla rinuncia.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione determina l'estinzione del giudizio quando sia validamente dichiarata dalla parte ricorrente.
  • Nel giudizio di cassazione, secondo la disciplina richiamata, la rinuncia non richiede la notifica alla controparte né il visto del difensore di questa.
  • Quando la definizione transattiva della controversia interviene in un contesto di accordo di ristrutturazione dei debiti e la parte ricorrente rinuncia al ricorso, la Corte può dichiarare l'estinzione del processo e disporre la compensazione delle spese.
  • La declaratoria di estinzione per rinuncia assorbe ogni ulteriore esame dei motivi di ricorso.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.