Cassazione Civile, Ordinanza n. 32089/2023 del 20/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., rilevando che, secondo la disciplina richiamata, non era necessaria notifica alla controparte né visto del suo difensore. Ha inoltre ritenuto sussistenti i presupposti per la compensazione integrale delle spese processuali.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente aveva impugnato un avviso di pagamento e un atto di irrogazione sanzioni relativi alla contestata indebita esenzione dall'accisa su quantitativi di energia elettrica erogata nel 2014. Dopo il rigetto del ricorso in primo grado e dell'appello in CTR, la società ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi; tuttavia, successivamente ha depositato istanza di rinuncia al ricorso, rappresentando che il Tribunale aveva omologato un accordo di ristrutturazione dei debiti che prevedeva la chiusura delle liti con spese compensate e che la transazione aveva definito tutte le posizioni creditorie della controparte, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
attuale art. 390 cod. proc. civ.
In caso di rinuncia al ricorso, per effetto della disciplina richiamata, non è richiesta notifica alla controparte né visto del difensore di questa.
ai sensi dell’art. 391 c.p.c.
La rinuncia comporta la declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione.
art. 35, comma 6, L. n. 149/2022
v. art. 35 comma 6 legge n. 149/2022 come modificato dalla legge n. 197/2022
È richiamato come base della disciplina attuale applicata alla rinuncia al ricorso.
come modificato dalla legge n. 197/2022
È richiamata quale legge modificativa della disciplina applicata alla rinuncia.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione determina l'estinzione del giudizio quando sia validamente dichiarata dalla parte ricorrente.
- Nel giudizio di cassazione, secondo la disciplina richiamata, la rinuncia non richiede la notifica alla controparte né il visto del difensore di questa.
- Quando la definizione transattiva della controversia interviene in un contesto di accordo di ristrutturazione dei debiti e la parte ricorrente rinuncia al ricorso, la Corte può dichiarare l'estinzione del processo e disporre la compensazione delle spese.
- La declaratoria di estinzione per rinuncia assorbe ogni ulteriore esame dei motivi di ricorso.
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