Cassazione Penale, Sentenza n. 10356/2022 del 24/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Torino denunciando: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla tempestività della querela e alla legittimazione della compagnia assicurativa (ITALIANA ASSICURAZIONI) a proporla; 2) vizio di motivazione per avere la Corte rifiutato la riapertura dell'istruttoria dibattimentale richiesta per l'espletamento di una perizia; 3) per il RIVIELLO, totale assenza di motivazione della Corte sul singolo episodio a lui ascritto e uso di presunzioni non confrontate con le specificità del caso
La decisione
La Corte di legittimità ha: - dichiarato manifestamente infondate le censure relative alla querela, confermando che la procedura di indennizzo diretto non esclude la legittimazione della compagnia a proporre querela e che il termine decorre dal momento in cui la società ha conoscenza certa del fatto e del suo autore; - ritenuto irrilevanti le doglianze sulla mancata riapertura dell'istruttoria, richiamando il principio secondo cui la rinnovazione dell'istruttoria in appello è eccezionale e la Corte territoriale aveva motivato adeguatamente la valutazione di incredibilità e la "omogeneità" dei casi; - però accolto il motivo del RIVIELLO relativo al silenzio motivazionale della Corte d'Appello sulla sua specifica vicenda: per tale carenza la Suprema Corte ha annullato senza rinvio la pronuncia sul capo t) nei confronti del RIVIELLO perché il reato è estinto per prescrizione e ha disposto analoga annullamento, ai sensi dell'art. 587 c.p.p., anche nei confronti del PACE per effetto estensivo dell'impugnazione, con eliminazione della pena di 12 giorni di reclusione per il PACE; ha disposto la trasmissione degli atti al giudice civile competente per la liquidazione delle spese relative a quel capo. Ha dichiarato inammissibili i ricorsi nel resto e ha condannato il PACE alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile UNIPOLSAI S.p.A. nel presente grado (liquidate in Euro 2.500,00 oltre accessori, secondo quanto esposto in motivazione).
Norme richiamate
Norma sostanziale che individua il reato di truffa, in relazione al quale sono stati imputati i ricorrenti; utilizzata come riferimento per le contestazioni penali.
Richiamato nei principi sul termine di proposizione della querela: il termine decorre dal momento in cui la persona offesa ha conoscenza certa del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva, ossia quando ha elementi seri e l'individuazione dell'autore
Applicato per l'effetto estensivo dell'impugnazione: l'annullamento pronunciato nei confronti di un imputato si estende anche ad altri soggetti quando l'impugnazione produce tale effetto (uso per annullare il capo t) anche per il PACE)
Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 (Ricci)
Giurisprudenza richiamata per il principio che la rinnovazione dell'istruttoria in appello è istituto eccezionale e può essere disposta solo se il giudice ritiene di non poter decidere con gli atti acquisiti
Sez. 5, n. 46485 del 20/06/2014 (Lezzi)
Richiamata sul punto che il termine per la querela decorre dall'esito degli accertamenti che consentono la conoscenza certa della dimensione oggettiva e soggettiva del reato e dell'autore
Sez. 2, n. 10978 del 12/12/2017 (Puiatti)
Richiamata per il principio che il termine di proposizione della querela per reati commessi in danno di una società per azioni decorre quando gli amministratori titolari del potere di querela hanno conoscenza del fatto e del suo autore
Massime di principio
- La procedura di indennizzo diretto non esclude che la compagnia assicurativa che ha gestito il sinistro sia soggetto legittimato a sporgere querela una volta acquisita conoscenza certa del fatto e dell'autore
- Il termine per proporre querela decorre dal momento in cui la parte offesa ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri, della fattispecie e dell'autore; non basta il semplice sospetto o atti parziali in suo possesso
- La rinnovazione dell'istruttoria in appello è eccezionale: il giudice d'appello può richiederla solo se non può decidere con gli atti di causa e deve motivare adeguatamente il diniego o l'accoglimento
- La Corte d'appello deve confrontarsi specificamente con le censure difensive relative a singoli episodi: l'assoluto silenzio motivazionale su questioni specifiche rilevanti può determinare l'annullamento per difetto di motivazione e, se è intervenuta la prescrizione, l'estinzione del reato
- L'effetto estensivo dell'impugnazione (art. 587 c.p.p.) può comportare che l'annullamento pronunciato per una parte operi anche verso altri imputati nella stessa sentenza quando sussistono i requisiti per l'estensione
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 24 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 10320/2022 del 24/03/2022
- Sentenza penale · 24 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 10321/2022 del 24/03/2022
- Sentenza penale · 24 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 10322/2022 del 24/03/2022
- Sentenza penale · 24 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 10324/2022 del 24/03/2022
- Sentenza penale · 24 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 10325/2022 del 24/03/2022
- Sentenza penale · 24 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 10326/2022 del 24/03/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →