Cassazione Penale, Ordinanza n. 40362/2025 del 16/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione, proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 20 febbraio 2025, articolava quattro censure: (1) contestazione della responsabilità penale, ma il motivo era formulato per la prima volta in sede di legittimità; (2) dedotta mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., censura già esaminata e disattesa dai giudici di merito con motivazione ritenuta congrua e coerente, incentrata sulla elevata gravità del fatto; (3) omessa applicazione delle attenuanti generiche; (4) doglianze sul trattamento sanzionatorio. La Corte ha ritenuto i motivi non consentiti in cassazione perché, per il primo, nuovi; per il secondo, meramente riproduttivo di una questione già decisa in modo logico e corretto; per il terzo e quarto, manifestamente infondati alla luce della motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le censure non superavano il vaglio di legittimità: il motivo sulla responsabilità era nuovo; quello sull'art. 131-bis c.p. riproponeva una questione già risolta dai giudici di merito con motivazione adeguata; i motivi su attenuanti generiche e pena erano infondati perché la sentenza di appello era sorretta da motivazione sufficiente e non illogica. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è configurabile quando i giudici di merito abbiano motivato in modo congruo sulla elevata gravità del fatto; in cassazione non è sufficiente riproporre la stessa censura già disattesa.
In caso di inammissibilità del ricorso seguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono scrutinabili per la prima volta doglianze che introducano questioni nuove sulla responsabilità penale, se non risultano trattate nei gradi di merito.
- La censura sulla particolare tenuità del fatto è inammissibile quando si limiti a riproporre argomenti già esaminati e respinti con motivazione logica, coerente e aderente alle emergenze processuali.
- Il giudizio sulle attenuanti generiche e sulla determinazione della pena è sindacabile in cassazione solo nei limiti della manifesta illogicità o della mancanza di motivazione: una motivazione sufficiente e non incongrua preclude la rivalutazione del merito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta ex lege la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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