Cassazione Civile, Ordinanza n. 12413/2026 del 03/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c., perché nel fascicolo non risultava prodotta la sentenza impugnata, neppure ad opera del controricorrente. Tale mancanza ha impedito alla Corte di verificare il contenuto della decisione impugnata e di scrutinare i motivi. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore contributo unificato se dovuto.
Esito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto svolto per un ente locale inizialmente qualificato come collaborazione coordinata e continuativa, che una precedente sentenza di appello aveva già riqualificato come subordinato con riconoscimento di differenze retributive e contributive. Successivamente la lavoratrice ha agito per ottenere la stabilizzazione prevista da una procedura comunale di assunzione a tempo indeterminato, sostenendo di essere stata illegittimamente esclusa e di avere titolo alla scelta in ragione della maggiore anzianità di servizio rispetto all’altro candidato. In subordine ha chiesto il risarcimento dei danni derivanti dalla condotta dell’ente, dall’esclusione dalla procedura e dalla mancata stabilizzazione. Con il ricorso per cassazione ha dedotto: 1) violazione dell’art. 115 c.p.c., perché la Corte d’appello avrebbe ignorato che il criterio comparativo rilevante, non contestato, era l’anzianità di servizio e avrebbe erroneamente valorizzato una contestazione tardiva del Comune; 2) nullità della motivazione ex art. 132 c.p.c., per avere la sentenza respinto in modo apparente anche la domanda risarcitoria senza esaminare le specifiche voci di danno dedotte.
Norme richiamate
È richiamato come parametro del primo motivo per denunciare violazione di legge e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c.
È invocato dalla ricorrente per sostenere che il giudice di merito avrebbe dovuto considerare come non contestati i fatti allegati sulla comparazione tra candidati e sul criterio dell’anzianità di servizio.
È richiamato come parametro del secondo motivo per dedurre nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132 c.p.c.
È invocato in relazione alla pretesa apparenza della motivazione sul rigetto della domanda risarcitoria.
La Corte afferma che la mancata produzione della sentenza impugnata comporta improcedibilità del ricorso, perché impedisce il controllo sul contenuto della decisione gravata.
È richiamato per la previsione dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o definizione sfavorevole del ricorso.
È richiamato quale parametro per determinare l’importo dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la mancata produzione della sentenza impugnata determina improcedibilità del ricorso quando impedisce alla Corte di verificare il contenuto della decisione e di controllare la fondatezza delle censure.
- L’onere di produrre il provvedimento impugnato grava sul ricorrente; la produzione non può ritenersi surrogata dalla sola disponibilità del documento in capo al controricorrente, se il testo non risulta comunque nel fascicolo esaminabile dalla Corte.
- Quando il ricorso è dichiarato improcedibile per difetto di produzione del provvedimento impugnato, la Corte non entra nel merito dei motivi, anche se essi prospettano violazioni di legge o vizi motivazionali.
- La declaratoria di improcedibilità comporta la condanna della parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e l’applicazione, se dovuto, dell’ulteriore contributo unificato.
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