Cassazione Civile, Ordinanza n. 30597/2024 del 27/11/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato un avviso di liquidazione con cui l'Amministrazione finanziaria recuperava maggiore imposta di registro e ipotecaria, sostenendo la mancata produzione, entro il termine di tre anni dall'atto notarile di compravendita del 4 novembre 2009, della certificazione dell'Ispettorato agrario attestante i requisiti per l'agevolazione fiscale della piccola proprietà contadina. Il giudice tributario di appello aveva accolto il ricorso del contribuente, ritenendo che l'art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 99/2004 avesse esteso all'imprenditore agricolo professionale (IAP) i benefici previsti per la piccola proprietà contadina, senza richiedere i requisiti soggettivi dell'art. 2, n. 1, l. n. 604/1954 e senza necessità del certificato dell'Ispettorato agrario da produrre a pena di decadenza. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4 e 5 l. n. 604/1954 e 2697 c.c., per avere la CTR escluso l'obbligo di deposito del certificato per atti stipulati prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 194/2009. Il contribuente ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale condizionato, lamentando omessa pronuncia sull'eccezione di decadenza dell'Ufficio ex art. 76 d.P.R. n. 131/1986 per decorso del termine triennale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo infondato il motivo. Ha affermato che, in tema di imposte sulla registrazione dell'acquisto di terreni agricoli, l'art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 99/2004 ha esteso anche all'imprenditore agricolo professionale i benefici fiscali già previsti per la piccola proprietà contadina, senza imporre i requisiti dell'art. 2, n. 1, l. n. 604/1954, che sono invece riferiti al coltivatore diretto, né richiedere la produzione del certificato dell'Ispettorato provinciale agrario entro tre anni dalla registrazione dell'atto. Il ricorso incidentale del contribuente è stato dichiarato assorbito dal rigetto del ricorso principale. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dell'Agenzia soccombente; è stato inoltre escluso l'obbligo del raddoppio del contributo unificato per l'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 1, comma 4, d.lgs. n. 99/2004
Ha esteso all'imprenditore agricolo professionale i benefici fiscali previsti per la piccola proprietà contadina, senza richiedere i requisiti soggettivi previsti per il coltivatore diretto e senza necessità del certificato dell'Ispettorato agrario ai fini dell'agevolazione.
artt. 3, 4 e 5 l. n. 604/1954
Richiamati dall'Agenzia per sostenere la perdurante necessità del certificato e dei requisiti richiesti per l'agevolazione della piccola proprietà contadina; la Corte ha ritenuto infondato tale richiamo nei confronti dello IAP.
art. 2, n. 1, l. n. 604/1954
Norma riferita ai requisiti del coltivatore diretto, non applicabile all'imprenditore agricolo professionale ai fini dell'estensione del beneficio fiscale.
Richiamato dal ricorrente incidentale come norma sulla decadenza del potere di accertamento dell'Ufficio; il motivo è rimasto assorbito.
Evocato nel motivo dell'Agenzia, ma non è stato accolto, poiché la Corte ha risolto la controversia in base alla disciplina sostanziale dell'agevolazione fiscale.
Richiamato nel ricorso incidentale per omessa pronuncia; la relativa censura è stata assorbita.
art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c.
Norma processuale invocata per entrambi i motivi di ricorso in cassazione, in relazione ai vizi denunciati.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato perché la parte soccombente era un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato.
Massime di principio
- L'estensione delle agevolazioni fiscali previste per la piccola proprietà contadina all'imprenditore agricolo professionale comporta l'applicazione del regime speciale ad hoc introdotto per questa figura, senza trasposizione automatica dei requisiti soggettivi e documentali previsti per il coltivatore diretto.
- Quando il legislatore ha previsto una disciplina specifica per una nuova figura imprenditoriale agricola, non è consentito subordinare il beneficio ai requisiti richiesti da una diversa figura, se tali requisiti sono incompatibili con la nuova qualificazione professionale.
- Per le agevolazioni riconosciute all'imprenditore agricolo professionale, la mancata produzione del certificato dell'Ispettorato agrario entro il termine triennale non può essere posta a fondamento della decadenza, ove la disciplina applicabile non lo richieda espressamente.
- Il motivo di ricorso incidentale resta assorbito quando il rigetto del ricorso principale rende inutile l'esame della censura condizionata sull'omessa pronuncia.
- Non si applica il raddoppio del contributo unificato alle amministrazioni pubbliche rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato, quando soccombenti nel giudizio di legittimità.
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