Cassazione Civile, Ordinanza n. 32011/2021 del 05/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente, titolare di una ricevitoria che raccoglieva scommesse per conto di un bookmaker austriaco, ha impugnato un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relativo all'anno 2011. La CTR aveva ritenuto imponibili i compensi percepiti per l'attività di raccolta scommesse e aveva confermato l’uso, da parte dell’Amministrazione, della base imponibile accertata ai fini dell’imposta unica sulle scommesse anche per le rettifiche IRPEF, IRAP e IVA. Con il ricorso per cassazione è stata dedotta la violazione dell’art. 1, comma 67, L. 220/2010 e dell’art. 3 D.Lgs. 504/1998, sostenendo che il ricevitore non sarebbe soggetto passivo dell’imposta unica, per difetto del presupposto soggettivo e territoriale, poiché svolgerebbe soltanto attività di raccolta e non di gestione delle scommesse; di conseguenza, per le scommesse raccolte in Italia e accettate da bookmaker estero, il tributo non sarebbe utilizzabile come base per gli accertamenti sui redditi, sull’IVA e sull’IRAP.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso. Ha richiamato la disciplina dell’imposta unica sulle scommesse, la norma interpretativa del 2010 e la giurisprudenza costituzionale e di legittimità, affermando che anche il titolare della ricevitoria che opera per conto di bookmaker estero svolge attività gestoria rilevante ai fini dell’imposta unica. Per l’anno 2011, quindi, la base imponibile accertata ai fini dell’imposta unica può essere posta a fondamento degli accertamenti IRPEF, IRAP e IVA nei confronti del ricevitore. Il ricorso è stato pertanto rigettato; le spese sono state compensate per la sopravvenienza e la recente formazione dell’orientamento giurisprudenziale.
Norme richiamate
art. 1, comma 67, L. 13 dicembre 2010 n. 220
La base imponibile sottratta, accertata ai fini dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse (...) è posta a base delle rettifiche e degli accertamenti ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive eventualmente applicabili al soggetto.
La base imponibile accertata ai fini dell’imposta unica può essere utilizzata come parametro per gli accertamenti IRPEF, IVA e IRAP nei confronti del soggetto obbligato, incluso il ricevitore che operi per conto di bookmaker estero.
art. 3 D.Lgs. 23 dicembre 1998 n. 504
Soggetti passivi dell'imposta unica sono coloro i quali gestiscono, anche in concessione, i concorsi pronostici e le scommesse.
Il soggetto passivo è chi svolge attività gestoria delle scommesse; la nozione comprende anche il titolare della ricevitoria che raccoglie e trasmette le scommesse, incassa le somme e paga le vincite.
art. 1, comma 66, lett. b, L. 13 dicembre 2010 n. 220
soggetto passivo d'imposta è chiunque (...) gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere.
La disposizione interpretativa estende la soggettività passiva a chiunque gestisca scommesse, anche per conto di terzi esteri, ma la Corte costituzionale ne ha dichiarato l’illegittimità limitatamente alle annualità anteriori al 2011 per le ricevitorie operanti per soggetti privi di concessione.
art. 1, comma 66, lett. a, L. 13 dicembre 2010 n. 220
l'imposta unica (...) è comunque dovuta ancorché la raccolta del gioco (...) avvenga in assenza ovvero in caso di inefficacia della concessione
Conferma che l’imposta resta dovuta anche fuori dal sistema concessorio.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale richiamata come parametro del vizio denunciato per violazione di legge.
Richiamato per la definizione camerale del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Richiamato nel dispositivo per gli effetti sul contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di imposta unica sulle scommesse, è soggetto passivo non solo il bookmaker, ma anche il titolare della ricevitoria che svolga attività gestoria della raccolta, trasmissione e movimentazione delle puntate, pur se operi per conto di un operatore estero.
- La base imponibile accertata ai fini dell’imposta unica sulle scommesse può legittimamente essere utilizzata dall’Amministrazione finanziaria come fondamento per gli accertamenti ai fini IRPEF, IRAP e IVA sul medesimo soggetto.
- La qualificazione del ruolo della ricevitoria non dipende dalla sola etichetta contrattuale di "intermediario", ma dalle concrete attività svolte nella filiera delle scommesse, che possono integrare il presupposto gestorio dell’imposta.
- La norma interpretativa del 2010, letta alla luce della pronuncia della Corte costituzionale, consente di ricondurre alla soggettività passiva anche l’attività svolta per conto di bookmaker esteri; per le annualità successive al 2011 la ricevitoria resta assoggettata al tributo.
- La declaratoria di illegittimità costituzionale ha inciso soltanto sulla pretesa riferita alle annualità anteriori al 2011 nelle specifiche condizioni considerate, non escludendo in via generale la rilevanza fiscale dell’attività della ricevitoria.
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