Cassazione Penale, Sentenza n. 30324/2026 del 10/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello, in sede di rinvio disposto dalla Cassazione, ha ritenuto una donna responsabile del furto di energia elettrica aggravato, applicando la pena di due anni di reclusione ed euro 1.000 di multa. La difesa ha proposto ricorso per cassazione articolando tre censure: (1) vizio di motivazione per travisamento del fatto, sostenendo che non vi fosse prova della disponibilità esclusiva dell'immobile in capo all'imputata e che il tecnico escusso non avesse affermato che l'abitazione fosse nella sua esclusiva disponibilità; (2) violazione dell'art. 192, comma 2, c.p.p., per avere desunto la condotta furtiva e l'ammontare dell'energia sottratta da dati non adeguatamente provati in contraddittorio, in particolare da una bolletta e da un verbale di contestazione ritenuto inutilizzabile; (3) erronea applicazione dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7 c.p., assumendo che l'energia sottratta fosse destinata a fini domestici privati e non a un servizio pubblico o di pubblica utilità, con conseguente asserita improcedibilità per difetto di querela.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto manifestamente infondati i primi due motivi perché non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata: la Corte d'appello aveva valorizzato, in esito a rinnovazione istruttoria, la disponibilità esclusiva dell'immobile da parte dell'imputata, il possesso delle chiavi, l'appuntamento concordato con il tecnico e la destinazione dell'allaccio abusivo all'immobile nella sua disponibilità. Quanto alla bolletta, la Corte ha rilevato che si trattava di documento acquisibile ex art. 234 c.p.p. e non soggetto al regime di cui all'art. 189 c.p.p. Il terzo motivo è stato reputato parimenti infondato perché la contestazione originaria dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7 c.p. era già stata ritenuta idonea a rendere il reato procedibile d'ufficio; la sentenza rescissoria aveva infatti affermato che la rete elettrica integra un servizio destinato a una pluralità indeterminata di utenti, e tale principio è stato correttamente applicato nella decisione impugnata. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il furto di energia elettrica è stato qualificato come furto ai sensi della norma incriminatrice, in concorso con l'aggravante contestata.
art. 625, secondo e settimo comma, c.p.
La sentenza richiama la contestazione dell'aggravante del furto aggravato e la disciplina aggravata applicata in sentenza di merito.
La doglianza difensiva invocava il criterio di valutazione della prova indiziaria; la Corte ha ritenuto che la censura non scalfisse la tenuta logica della motivazione.
La bolletta recante i consumi elettrici è stata considerata documento acquisibile al di fuori del contraddittorio dibattimentale perché formato al di fuori del procedimento.
La Corte ha escluso che il documento dovesse essere trattato come prova atipica soggetta al previo contraddittorio previsto dalla norma.
L'aggravante è stata ritenuta correttamente contestata e idonea a rendere il reato procedibile d'ufficio, anche in relazione al furto di energia elettrica in danno dell'ente erogatore.
Le norme sono state applicate alla condotta di sottrazione abusiva di energia elettrica mediante manomissione del contatore.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito ottenere una rivalutazione del materiale probatorio sotto forma di diversa lettura dei fatti, quando la sentenza impugnata abbia logicamente valorizzato elementi convergenti sulla disponibilità dell'immobile e sulla riferibilità della fruizione abusiva all'imputato.
- In tema di furto di energia elettrica, la responsabilità dell'utilizzatore può essere affermata anche se l'allaccio abusivo sia stato materialmente realizzato da terzi, purché emerga la disponibilità esclusiva dell'immobile alimentato illecitamente e il conseguente interesse diretto e concreto al prelievo irregolare.
- Un documento esterno al procedimento contenente dati di misurazione o consumo può essere acquisito come documento ex art. 234 c.p.p. senza necessità del contraddittorio proprio delle prove atipiche, quando sia funzionale a rappresentare dati tecnici oggettivi.
- L'aggravante del furto relativo a cose destinate a pubblico servizio o pubblica utilità può essere ritenuta sussistente quando la sottrazione riguardi energia elettrica prelevata dalla rete di distribuzione, in quanto servizio rivolto a una pluralità indeterminata di utenti; la sua contestazione può incidere sulla procedibilità d'ufficio.
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