Cassazione Penale, Ordinanza n. 08727/2026 del 05/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il provvedimento del Tribunale di sorveglianza fosse sorretto da motivazione congrua e logicamente coerente, fondata su elementi obiettivi non sindacabili in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (magistratura di sorveglianza)
La controversia
La persona interessata ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma che aveva respinto la richiesta di affidamento in prova ai servizi sociali e, in subordine, di detenzione domiciliare. Nel ricorso si deduceva un vizio di motivazione, sostenendo in sostanza che il giudice di merito avrebbe male valutato gli elementi già esaminati e che sarebbe stata possibile una lettura alternativa dei dati fattuali. La Corte rileva però che le censure non evidenziano reali fratture logiche della motivazione, ma si risolvono in contestazioni di merito sulla valutazione dell'inaffidabilità della condannata rispetto alle misure alternative, alla luce della gravità delle condotte da espiare, delle reiterate violazioni durante la precedente sottoposizione a misura cautelare e della mancanza di risorse lecite per far fronte al canone di locazione e alle esigenze di vita.
Norme richiamate
Non è citato espressamente nel testo; la decisione riguarda comunque il sindacato di legittimità sul diniego di misure alternative alla detenzione da parte del Tribunale di sorveglianza.
Non è citato espressamente nel testo; la richiesta principale riguardava l'affidamento in prova ai servizi sociali.
Non è citato espressamente nel testo; la richiesta subordinata riguardava la detenzione domiciliare.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità contro il provvedimento del tribunale di sorveglianza sul diniego di misure alternative, non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito degli elementi fattuali già esaminati dal giudice di merito.
- Il vizio di motivazione non sussiste quando il provvedimento impugnato espone un percorso argomentativo completo, coerente e privo di fratture logiche, fondato su elementi obiettivi che sorreggono il giudizio di inaffidabilità del condannato rispetto al beneficio richiesto.
- Le censure che si limitano a contrapporre una lettura alternativa dei fatti o a esprimere dissenso sulla valutazione del comportamento del condannato non sono idonee a fondare un ricorso ammissibile in cassazione.
- Ai fini della concessione di misure alternative alla detenzione, possono assumere rilievo la gravità delle condotte oggetto di espiazione, le pregresse violazioni di prescrizioni in occasione di precedenti misure e la mancanza di risorse lecite per garantire condizioni minime di autonomia e affidabilità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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