Cassazione Penale, Ordinanza n. 12483/2026 del 02/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5, c.p.p. Ha quindi confermato gli effetti della sentenza impugnata quanto alla condanna già pronunciata, e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato condannato per detenzione di 86 panetti di hashish, con principio attivo compreso tra il 21% e il 34%, pari a 100.508 dosi e a 2.512.726 milligrammi di sostanza, in relazione al reato di cui agli artt. 73, comma 4, e 80, comma 2, d.P.R. 309/1990. La Corte di appello aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado solo sul trattamento sanzionatorio. Con un unico motivo di ricorso in Cassazione la difesa contestava la ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'ingente quantità e, in sostanza, il giudizio di comparazione tra circostanze, sostenendo la prevalenza delle attenuanti generiche. La Corte osserva però che in appello non era stata messa in discussione la responsabilità, ma solo il trattamento sanzionatorio, e che il motivo di ricorso introduceva una questione non devoluta al giudice di merito di appello. Inoltre, la censura sul bilanciamento tra circostanze è ritenuta manifestamente infondata perché si fonda su un principio contrario al dato normativo, dato che l'art. 69, comma 4, c.p. prevede il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche rispetto all'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990.
Norme richiamate
art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990
norma incriminatrice richiamata per la detenzione di hashish in quantità rilevante ai fini del reato contestato.
art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990
aggravante dell'ingente quantità richiamata nella contestazione e nel giudizio di comparazione delle circostanze.
prevede il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sull'aggravante prevista dall'art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990.
consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità del ricorso in sede di legittimità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non possono essere dedotte questioni che non siano state oggetto dei motivi di appello, perché ciò sottrarrebbe al giudice di merito un punto della decisione e determinerebbe un inevitabile difetto di motivazione.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando introduce per la prima volta una censura non devoluta al giudice di appello, anche se riferita al trattamento sanzionatorio o al bilanciamento tra circostanze.
- Il giudizio di comparazione tra attenuanti generiche e l'aggravante dell'ingente quantità in materia di stupefacenti deve rispettare il divieto di prevalenza stabilito dall'art. 69, comma 4, c.p., quando richiamato dall'art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990.
- La contestazione dell'aggravante dell'ingente quantità e del relativo bilanciamento non può fondarsi su un'interpretazione che contrasti apertamente con il dato normativo.
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