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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12483/2026 del 02/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5, c.p.p. Ha quindi confermato gli effetti della sentenza impugnata quanto alla condanna già pronunciata, e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato era stato condannato per detenzione di 86 panetti di hashish, con principio attivo compreso tra il 21% e il 34%, pari a 100.508 dosi e a 2.512.726 milligrammi di sostanza, in relazione al reato di cui agli artt. 73, comma 4, e 80, comma 2, d.P.R. 309/1990. La Corte di appello aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado solo sul trattamento sanzionatorio. Con un unico motivo di ricorso in Cassazione la difesa contestava la ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'ingente quantità e, in sostanza, il giudizio di comparazione tra circostanze, sostenendo la prevalenza delle attenuanti generiche. La Corte osserva però che in appello non era stata messa in discussione la responsabilità, ma solo il trattamento sanzionatorio, e che il motivo di ricorso introduceva una questione non devoluta al giudice di merito di appello. Inoltre, la censura sul bilanciamento tra circostanze è ritenuta manifestamente infondata perché si fonda su un principio contrario al dato normativo, dato che l'art. 69, comma 4, c.p. prevede il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche rispetto all'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In sede di legittimità non possono essere dedotte questioni che non siano state oggetto dei motivi di appello, perché ciò sottrarrebbe al giudice di merito un punto della decisione e determinerebbe un inevitabile difetto di motivazione.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando introduce per la prima volta una censura non devoluta al giudice di appello, anche se riferita al trattamento sanzionatorio o al bilanciamento tra circostanze.
  • Il giudizio di comparazione tra attenuanti generiche e l'aggravante dell'ingente quantità in materia di stupefacenti deve rispettare il divieto di prevalenza stabilito dall'art. 69, comma 4, c.p., quando richiamato dall'art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990.
  • La contestazione dell'aggravante dell'ingente quantità e del relativo bilanciamento non può fondarsi su un'interpretazione che contrasti apertamente con il dato normativo.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniCircostanze del reato
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

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