Cassazione Civile, Ordinanza n. 13800/2026 del 12/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di una società contribuente, di una cartella di pagamento con cui veniva richiesto il pagamento di Euro 25.637,34 per il recupero di un credito d’imposta per investimenti in aree svantaggiate relativo agli anni 2001 e 2002. La CTP di Foggia aveva accolto il ricorso solo in parte, riconoscendo fondata la pretesa erariale limitatamente a Euro 1.602,00. L’Agenzia delle entrate proponeva appello; la CTR della Puglia, sezione staccata di Foggia, in contumacia della contribuente, rilevava d’ufficio l’incompetenza per territorio della CTP di Foggia e, conseguentemente, la propria incompetenza territoriale, rimettendo la causa alla CTR delle Marche. L’Agenzia ricorreva per cassazione deducendo, ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 2, d.lgs. 546/1992, sostenendo che la CTR adita fosse invece competente quale giudice di appello della sentenza resa dalla CTP di Foggia e che l’asserita incompetenza della CTP non fosse più rilevabile in appello, non essendo stata eccepita né rilevata nel grado di primo grado.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso. Ha affermato che, ai sensi dell’art. 5 d.lgs. 546/1992, l’incompetenza territoriale del giudice tributario è rilevabile, anche d’ufficio, soltanto nel grado al quale il vizio si riferisce; pertanto, se non eccepita né rilevata in primo grado, la competenza del giudice di prime cure si consolida e non può essere contestata in appello. Di conseguenza, la CTR non poteva rilevare d’ufficio l’incompetenza territoriale della CTP di Foggia, né dichiarare la propria incompetenza. La sentenza di appello è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Foggia, in diversa composizione, affinché esamini l’appello dell’Ufficio e provveda anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
consente di censurare in cassazione la violazione o falsa applicazione di norme di diritto; nella specie è stato il veicolo della doglianza sull’erronea applicazione dell’art. 5 d.lgs. 546/1992
"soltanto nel grado al quale il vizio si riferisce"
la competenza tributaria è inderogabile, ma l’incompetenza territoriale del giudice tributario può essere rilevata d’ufficio o eccepita dalle parti solo nel grado di giudizio in cui il vizio si manifesta; se non fatta valere in quel grado, la competenza si consolida nei successivi
individua i criteri di competenza territoriale delle corti di giustizia tributaria; per l’appello, è competente il giudice di secondo grado nella cui circoscrizione ha sede il giudice di primo grado che ha pronunciato la sentenza impugnata
Massime di principio
- Nel processo tributario, l’incompetenza territoriale del giudice di primo grado deve essere eccepita o rilevata d’ufficio solo nel primo grado di giudizio: se ciò non avviene, la competenza del primo giudice diviene intangibile nei gradi successivi.
- Il giudice di appello non può rilevare d’ufficio l’incompetenza territoriale del giudice di primo grado, perché il vizio è spendibile esclusivamente nel grado cui si riferisce.
- Per l’impugnazione della sentenza di un giudice tributario di primo grado è competente il giudice tributario di secondo grado del medesimo ambito territoriale previsto dalla legge, senza che possa essere rimessa in discussione in appello la competenza già consolidata del primo giudice.
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