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Sentenza

Sentenza n. 319/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Locri - Sezione Lavoro n. 814/2023, pubblicata in data 22/9/2023 a definizione del procedimento n. 2034/22 R.G.A.C.L. e notificata in data 13/12/2023

Giustizia amministrativa202500215

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio CalabriaSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza dell’I.N.P.S. alla sentenza del Tribunale di Locri - Sezione Lavoro n. 814/2023, relativa al pagamento dei ratei di reddito di cittadinanza

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (beneficiario della prestazione)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Locri - Sezione Lavoro n. 814/2023, notificata all’I.N.P.S. il 13 dicembre 2023 e divenuta definitiva. La sentenza aveva dichiarato illegittima la revoca del reddito di cittadinanza disposta dall’I.N.P.S. il 29 ottobre 2021, condannando l’ente al pagamento della prestazione dal mese di ottobre 2021 fino alla scadenza e dichiarando irripetibile l’indebito di euro 2.952,72 relativo ai ratei già erogati da aprile a settembre 2021. Il ricorrente ha dedotto che l’I.N.P.S. non aveva dato spontanea e integrale esecuzione al giudicato, chiedendo l’ordine di pagamento delle somme ancora dovute, oltre interessi e rivalutazione, e la nomina di un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inadempimento. L’I.N.P.S. ha riferito di avere abbandonato il recupero dell’indebito e di avere effettuato alcuni pagamenti, sostenendo che avrebbe proseguito nell’erogazione dei ratei residui.

La decisione

Il TAR ha accertato che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato all’amministrazione ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996. L’I.N.P.S. non ha dimostrato l’integrale adempimento, come era suo onere, e dalle sue stesse difese è emerso un adempimento soltanto parziale. Il giudice ha escluso che la periodicità ordinaria del reddito di cittadinanza potesse giustificare una rateizzazione dell’obbligazione nascente dal giudicato, trattandosi di somme relative a periodi già trascorsi e dovute in forza di un titolo giudiziale. Ha quindi dichiarato l’inottemperanza dell’I.N.P.S. e gli ha ordinato di corrispondere entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza tutte le somme ancora dovute in esecuzione del giudicato. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Reggio Calabria/Vibo Valentia, autorizzato a delegare altro funzionario, attribuendogli il compito di compiere tutti gli atti contabili e materiali necessari al pagamento. Il TAR ha precisato che l’assenza di stanziamenti o di disponibilità di cassa non costituisce impedimento legittimo all’esecuzione del giudicato. L’I.N.P.S. è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 500, oltre accessori e contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • artt. 112 e ss. c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi.

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare all’amministrazione l’adozione degli atti necessari all’integrale esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento delle somme dovute in forza di un titolo esecutivo nei confronti della pubblica amministrazione; decorso tale termine, può essere promossa l’azione esecutiva o di ottemperanza.

  • Cass., Sezioni Unite, sentenza n. 13533/2001

    Secondo il richiamo operato dal TAR, spetta al debitore dimostrare l’avvenuto puntuale adempimento dell’obbligazione.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Rileva per la successiva determinazione e liquidazione del compenso del commissario ad acta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il giudicato è definitivo, è stato ritualmente notificato all’amministrazione ed è decorso il termine dilatorio previsto dalla legge, il giudice può ordinare all’amministrazione di compiere entro un termine assegnato tutti gli atti necessari all’integrale adempimento.
  • L’amministrazione intimata deve dimostrare l’integrale e puntuale adempimento del giudicato; la prova di pagamenti solo parziali non esclude l’inottemperanza.
  • La periodicità ordinaria di una prestazione assistenziale non consente all’amministrazione di rateizzare, senza una specifica previsione del titolo giudiziale, somme già maturate e dovute in esecuzione di un giudicato.
  • In caso di ulteriore inadempimento, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta dotato dei poteri necessari per provvedere anche agli adempimenti contabili e al reperimento materiale delle somme.
  • L’esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato; l’organo incaricato deve adottare le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

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