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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35258/2024 del 31/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

La controversia

Alcuni soggetti hanno convenuto in giudizio il donante e il donatario di un fondo chiedendo dichiararsi la nullità o inefficacia di un atto di donazione del 23 maggio 2003, nonché il rilascio del bene e il risarcimento dei danni. Il Tribunale aveva accolto la domanda di rivendica, valorizzando la precedente declaratoria di infondatezza dell’usucapione e ritenendo provata la titolarità degli attori sulla base di una dichiarazione di successione e di un atto di divisione. In appello, la Corte territoriale ha invece ritenuto non raggiunta la prova rigorosa della proprietà, ha escluso che l’onere probatorio fosse attenuato e ha negato che la domanda riconvenzionale di usucapione o la documentazione prodotta bastassero a fondare la rivendica. I ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione di norme processuali per essere maturato il giudicato interno sulla nullità della donazione e per l’inammissibilità dell’appello sul capo relativo alla proprietà; 2) violazione dell’art. 342 c.p.c. e altre norme per mancata specifica censura della parte decisiva della sentenza di primo grado, specie sull’anteriorità del titolo rispetto al possesso usucapiente; 3) violazione del giudicato e omesso esame di un fatto decisivo, per non avere la Corte d’appello considerato una precedente sentenza passata in giudicato che aveva respinto analoga domanda di usucapione proposta dagli stessi convenuti, né la portata dell’atto di divisione e della successione richiamata in primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo di ricorso, ritenendolo assorbente, e ha dichiarato assorbiti i primi due. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d’Appello di Salerno in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Cassazione ha osservato che la Corte territoriale non aveva adeguatamente considerato il precedente giudicato sfavorevole alla domanda di usucapione proposta dagli odierni resistenti, né aveva compiutamente valutato la documentazione richiamata e la prova del possesso, erroneamente escludendo l’attenuazione dell’onere probatorio in un contesto in cui era rilevante la pregressa decisione passata in giudicato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato come parametro della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e, nel motivo, per censurare la mancata considerazione del giudicato e delle domande/formulazioni processuali rilevanti.

  • art. 329, comma 2, c.p.c.

    Invocato per sostenere la formazione del giudicato interno sulle parti non impugnate della decisione di primo grado.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo in relazione all’interesse ad impugnare e alla proponibilità delle censure.

  • art. 342 c.p.c.

    Invocato per contestare la specificità dei motivi di appello e l’ammissibilità dell’impugnazione.

  • art. 348 bis c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo, in collegamento con il regime di ammissibilità dell’appello.

  • art. 111 Cost.

    Invocato nel secondo motivo a sostegno delle censure sulla motivazione e sulla struttura dell’appello.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato per sostenere l’efficacia del giudicato esterno formatosi sul rigetto della precedente domanda di usucapione.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in relazione al riparto e all’attenuazione dell’onere della prova nel giudizio di rivendica.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rivendicazione il proprietario che agisce in giudizio deve provare il proprio diritto risalendo, anche tramite i danti causa, a un acquisto a titolo originario oppure dimostrando un possesso proprio e dei danti causa protratto per il tempo necessario all’usucapione.
  • La c.d. probatio diabolica può risultare attenuata quando il convenuto non contesti l’originaria appartenenza del bene a un comune dante causa; in tal caso l’attore deve provare il proprio valido titolo e la continuità della proprietà/possesso per il periodo utile all’usucapione.
  • La mera proposizione da parte del convenuto di una domanda o eccezione di usucapione non attenua automaticamente l’onere probatorio dell’attore in rivendica, salvo che tale difesa sia formulata in modo da implicare il riconoscimento della pregressa titolarità dell’attore o dei suoi danti causa.
  • La divisione ha natura dichiarativa e, da sola, non prova nei confronti dei terzi la proprietà dei singoli condividenti se non è provato il titolo di acquisto della comunione.
  • Il giudice di merito deve considerare il giudicato formatosi su una precedente domanda di usucapione tra le medesime parti o tra parti rilevanti, ove tale giudicato incida sull’accertamento della proprietà o sul possesso rilevante nella controversia successiva.

Come è indicizzato

MaterieProprietàImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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