Cassazione Civile, Ordinanza n. 21025/2023 del 18/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)
La controversia
La contribuente aveva subito un avviso di accertamento con ricostruzione induttiva dei maggiori ricavi non dichiarati, fondato sul processo verbale di constatazione e su elementi quali listino prezzi e consumo di materie prime. Dopo il rigetto dell’appello avverso la decisione di merito, aveva proposto revocazione sostenendo che la sentenza d’appello fosse viziata da errore revocatorio per falsa percezione della realtà documentale: in particolare, l’Amministrazione avrebbe applicato prezzi diversi da quelli risultanti dal listino allegato al PVC e avrebbe errato nel calcolo delle porzioni di pizza da asporto, moltiplicando il valore economico in euro anziché un dato numerico. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato la revocazione ritenendo che non vi fosse un errore di fatto, ma una diversa valutazione del materiale probatorio e che la questione dedotta fosse già stata oggetto della controversia decisa. Con il ricorso per cassazione la contribuente denunciava violazione dell’art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., assumendo che il giudice della revocazione avesse erroneamente escluso l’errore percettivo nonostante gli errori emergessero ictu oculi dai documenti prodotti.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso. Ha affermato che l’errore revocatorio ex art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c. ricorre solo quando la decisione sia fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrovertibilmente esclusa o sull’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, purché il fatto non abbia costituito un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato. Nel caso concreto, le doglianze della contribuente riguardavano non già una falsa percezione del contenuto degli atti, ma la pretesa erroneità intrinseca della ricostruzione induttiva operata dall’Amministrazione, cioè un tema già discusso e deciso nel giudizio di merito. Perciò non sussisteva un errore di fatto revocatorio, ma soltanto una contestazione sulla valutazione probatoria e sulla correttezza dell’accertamento fiscale. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di lite e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato invocato come parametro del motivo di cassazione, ma la censura è stata ritenuta infondata perché la decisione impugnata non ha violato la norma sull’errore revocatorio.
art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
L’errore di fatto revocatorio è circoscritto al caso di supposizione dell’esistenza di un fatto escluso in modo incontrovertibile o dell’inesistenza di un fatto positivamente dimostrato, purché il fatto non sia stato oggetto di controversia e decisione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L’errore revocatorio di cui all’art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c. presuppone una svista percettiva sul contenuto degli atti o della documentazione, non una diversa valutazione del materiale probatorio o la critica alla correttezza della decisione di merito.
- Non ricorre errore di fatto revocatorio quando la questione dedotta era già stata oggetto di contraddittorio e di specifica pronuncia del giudice: in tal caso il rimedio straordinario non può essere utilizzato per rimettere in discussione il merito.
- La contestazione dell’erroneità intrinseca di una ricostruzione induttiva fiscale attiene al merito dell’accertamento e non integra, di per sé, un errore percettivo del giudice della revocazione.
- Per configurare l’errore revocatorio è necessario che il fatto asseritamente travisato risulti decisivo e non controverso; se il presunto errore emerge già dalla tesi di parte ed è parte della disputa processuale, il rimedio è inammissibilmente trasformato in un nuovo giudizio di merito.
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