Cassazione Penale, Sentenza n. 19585/2024 del 16/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Lecce che ha confermato l'ordinanza del GIP dell'11/12/2023 con cui erano stati confermati gli arresti domiciliari: si deduce vizio di motivazione sulla sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio e di reiterazione dei reati. Il ricorrente sostiene che non essendo stato proposto riesame non si è formato giudicato cautelare rispetto agli elementi prodotti con la istanza di revoca, che tali elementi non devono essere necessariamente nuovi o sopravvenuti, e che il tempo trascorso e la conclusione delle indagini avrebbero giustificato una misura meno afflittiva (es. divieto di avvicinamento o obbligo di dimora). Si censura inoltre la valutazione del pericolo di reiterazione come fondata su mere illazioni relative alla rete di rapporti nella struttura amministrativa del Comune di Gallipoli.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato come infondato. La Corte ha ritenuto le argomentazioni del Tribunale coerenti e non illogiche, confermando la sussistenza delle esigenze cautelari alla luce della gravità dei fatti e della consistenza degli indizi (associazione a delinquere, corruzione, falso, frode processuale, depistaggio, accessi abusivi a sistemi informatici) e della capacità dell'indagato di influenzare pubblici ufficiali. È stato specificato che: (i) la sostituzione successiva della misura cautelare (arresti domiciliari -> obbligo di dimora, provvedimento del GIP del 6/3/2024 prodotto dalla difesa) non elimina l'interesse a decidere il ricorso; (ii) la chiusura delle indagini non esclude il rischio di inquinamento probatorio, dato che le prove si formano in dibattimento e possono essere manipolate; (iii) il decorso del tempo non ha valore assoluto e va valutato rispetto alla gravità e alla sistematicità delle condotte. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma che disciplina l'impugnazione contro le misure cautelari; qui richiamata in relazione al rito seguito per il riesame della misura.
artt. 416, 319, 321, 323, 326, 374, 423-bis, 615-ter cod. pen.
Elenco delle imputazioni penali contestate all'indagato (associazione per delinquere, reati contro la pubblica amministrazione, frode processuale, depistaggio, accessi abusivi a sistemi informatici ecc.), la cui gravità e sistematicità hanno sorretto la valutazione delle esigenze cautelari.
Norma applicata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.
Giurisprudenza (Sez. U, n. 11 del 08/07/1994, Buffa; Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, Librato; Sez. 5, n. 27710 del 04/05/2018, Bertocchi)
Richiamati principi secondo cui il cosiddetto giudicato cautelare presuppone il riesame da parte del giudice dell'impugnazione; tuttavia il Tribunale, nel caso di specie, non ha dichiarato l'inammissibilità ma ha riesaminato le argomentazioni difensive e le ha ritenute insufficienti.
Massime di principio
- La sostituzione successiva della misura cautelare non rende automaticamente privo di interesse il ricorso che investe la sussistenza delle esigenze cautelari: il giudice può e deve decidere sull'adeguatezza complessiva delle esigenze cautelari anche se la misura è stata poi modificata.
- La mera decorrenza del tempo o la chiusura delle indagini non escludono di per sé il pericolo di inquinamento probatorio o di reiterazione: il giudizio deve tener conto della gravità dei reati, della sistematicità delle condotte e della 'capacità criminale' dell'indagato.
- Per ottenere la revoca o la sostituzione di una misura cautelare occorre fornire elementi concreti che incidano sulle valutazioni di pericolo; censure generiche che non investono la gravità indiziaria difficilmente hanno esito favorevole.
- Il rischio di inquinamento delle prove può sussistere anche dopo la chiusura delle indagini, perché la formazione delle prove avviene nel dibattimento e restano possibili condizionamenti di testi o manipolazioni documentali.
- Un giudice d'appello o del riesame può procedere a un effettivo esame degli elementi prodotti dalla difesa anche se non si è proposto il riesame precedente; tuttavia la decisione si fonda sulla valutazione complessiva degli indizi e delle esigenze cautelari.
- In situazioni analoghe è strategico allegare elementi nuovi e specifici (es. mutamento obiettivi investigativi, comprovati cambiamenti di comportamento, misure alternative concrete e proporzionate) e, se si contesta la gravità degli indizi, fornire argomentazioni e prove che incidano direttamente su tale profilo.
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