Cassazione Penale, Ordinanza n. 32393/2025 del 01/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Ne è conseguita la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva confermato la condanna di primo grado nei confronti dell'imputata per omissioni contributive riferite a più periodi compresi tra aprile-dicembre 2016 e gennaio-novembre 2017. In cassazione la difesa ha dedotto: 1) violazione di legge per avere la Corte territoriale ritenuto integrata la responsabilità nonostante il preteso difetto di valida conoscenza della diffida INPS, sostenendo che la notificazione non avrebbe messo l'imputata in condizione di avvalersi della speciale causa di non punibilità prevista dalla norma contestata; 2) mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, invocando la ridotta offensività della condotta. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché la diffida INPS risultava notificata presso il corretto indirizzo di residenza e la cartolina di ricevimento era regolarmente sottoscritta, sicché l'imputata era stata legalmente posta a conoscenza della possibilità di adempiere e di fruire della causa di non punibilità. Ha ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato perché la Corte d'appello aveva già motivato in modo congruo sull'inapplicabilità dell'art. 131-bis c.p., valorizzando l'entità residua dell'omissione, pari a euro 40.110,31, superiore a oltre quattro volte la soglia di punibilità, e la protrazione della condotta per oltre un anno e mezzo. La Corte ha inoltre osservato che la difesa proponeva in sostanza una diversa lettura del merito, non consentita in sede di legittimità.
Norme richiamate
art. 2, comma 1-bis, d.l. n. 463 del 1983 conv. in l. n. 638 del 1983
La speciale causa di non punibilità è fruibile solo se la diffida dell'ente previdenziale sia stata regolarmente notificata e abbia posto legalmente l'obbligato in condizione di adempiere.
La particolare tenuità del fatto è esclusa quando l'omissione residua è molto elevata rispetto alla soglia di punibilità e la condotta si è protratta per un lungo periodo.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In tema di omissioni contributive punite con speciale causa di non punibilità subordinata a diffida, la valida notificazione dell'atto presso il corretto indirizzo di residenza e la prova della ricezione sono sufficienti a integrare la conoscenza legale necessaria, anche se la difesa contesti un'effettiva presa visione soggettiva.
- La censura che si limiti a contrapporre una diversa valutazione dei fatti già esaminati dal giudice di merito è inammissibile in cassazione quando la motivazione impugnata sia razionale e coerente.
- La particolare tenuità del fatto non può essere riconosciuta quando residua un'omissione economica di importo significativamente superiore alla soglia di rilevanza penale e la condotta omissiva si sia protratta per un arco temporale apprezzabile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta ex lege la condanna alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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