Cassazione Penale, Ordinanza n. 31936/2025 del 25/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina aggravato. Il ricorso ha sostanzialmente reiterato motivi già dedotti in appello, contestando: la credibilità della versione resa dall'imputato; l'attendibilità delle dichiarazioni dei soggetti trasportati; l'insussistenza della circostanza aggravante della commissione del fatto da parte di tre persone. La Corte di cassazione rileva che le doglianze non si confrontano specificamente con la motivazione di appello e si limitano a riproporre censure già disattese, senza confutare le argomentazioni della decisione impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il ricorso fosse una mera reiterazione dei motivi di appello, priva di specifica critica alla motivazione della Corte d'Appello, la quale era stata reputata adeguata e congrua sia nella valutazione di inattendibilità della versione dell'imputato, sia nell'apprezzamento di attendibilità dei soggetti trasportati, sia nell'individuazione di due correi e della cooperazione nel fatto. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
commi 3, lett. a) e d), 3-ter, lett. b)
La norma è richiamata come base della condanna per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina; la Corte non ne sviluppa il contenuto sostanziale, ma conferma la correttezza dell'applicazione fatta dai giudici di merito, compresa l'aggravante relativa alla partecipazione di più persone.
È la base per la condanna del ricorrente, in caso di declaratoria di inammissibilità, al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre pedissequamente i motivi di appello senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La censura sulla valutazione di attendibilità delle prove testimoniali o dichiarative non è idonea a fondare un ricorso se non si confronta con l'apprezzamento congruamente motivato compiuto dal giudice di merito.
- La doglianza relativa all'insussistenza di una circostanza aggravante deve misurarsi con gli elementi di fatto specificamente valorizzati nella decisione impugnata; la mera allegazione di difetto di prova è insufficiente.
- Quando il giudice di merito ha motivato in modo coerente sull'attendibilità delle fonti di prova e sulla cooperazione di più concorrenti nel fatto, la cassazione non può limitarsi a un riesame astratto delle stesse questioni già dedotte in appello.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 25 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31920/2025 del 25/09/2025
- ordinanza_penale · 25 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31921/2025 del 25/09/2025
- ordinanza_penale · 25 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31922/2025 del 25/09/2025
- ordinanza_penale · 25 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31924/2025 del 25/09/2025
- ordinanza_penale · 25 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31925/2025 del 25/09/2025
- ordinanza_penale · 25 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31926/2025 del 25/09/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →