Cassazione Penale, Sentenza n. 18245/2025 del 14/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il difensore ha impugnato la declaratoria di inammissibilità posta dalla Corte di cassazione rispetto al secondo motivo di ricorso con cui si censurava l'omesso esame, da parte della Corte di appello di Torino, della richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.). La Corte di cassazione aveva motivato l'inammissibilità richiamando precedenti ostativi e abitualità delinquenziale, ma tali precedenti risultavano riferiti al coimputato (Aldo Prenga) e non a Topuzi; ne deriverebbe quindi un errore di fatto e una mancata valutazione del punto decisivo prospettato in appello.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. La Corte ha revocato la sentenza n. 7657/2025 della Cassazione e, decidendo sul ricorso ordinario di Topuzi, ha annullato la sentenza della Corte di appello di Torino del 09/05/2024 limitatamente alla valutazione dell'applicabilità dell'art. 131-bis c.p., rinviando per nuovo giudizio su quel punto ad altra sezione della Corte d'appello di Torino. La valutazione sull'applicabilità della causa di non punibilità (che, per effetto della riforma Cartabia, può essere riconosciuta anche per ricettazione e per fatti anteriori) è devoluta alla Corte di appello che dovrà esaminare il merito e la condotta successiva dell'imputato.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere applicata anche ai delitti di ricettazione e ai fatti commessi anteriormente alla riforma (d.lgs. 30/10/2022, n.150); la verifica dell'applicabilità è sindacabile in sede di merito dalla Corte d'appello, tenuto conto anche della condotta successiva.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Il vizio di motivazione sussiste quando il giudice di merito non risponde a specifiche doglianze decisive sollevate in appello; l'omesso esame di una richiesta decisiva (es. applicazione art. 131-bis) integra la violazione di motivazione ai sensi di questa norma.
Il ricorso era proposto con riferimento alla procedura straordinaria ex art. 625-bis c.p.p.; la Corte ha comunque esaminato il punto di merito rilevante e disposto la revoca e il rinvio per la valutazione dell'art. 131-bis.
d.lgs. 30 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia)
La modifica normativa ha ampliato i parametri di applicazione dell'art. 131-bis e la Corte ha affermato la sua applicabilità anche ai reati commessi prima dell'entrata in vigore del decreto.
Massime di principio
- Se una decisione di legittimità dichiara un motivo inammissibile per genericità ma si fonda su precedenti o fatti riferibili a un coimputato, sussiste un errore di fatto che può portare all'accoglimento del ricorso e al rinvio per nuovo esame.
- L'omesso esame, da parte del giudice di appello, di una richiesta decisiva (es. applicazione dell'art. 131-bis) integra vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p. e autorizza l'annullamento limitato sul punto e il rinvio.
- La causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. può essere valutata anche per reati di ricettazione e per fatti anteriori alla riforma Cartabia; tuttavia la valutazione circa l'applicabilità è di merito e compete alla Corte territoriale.
- In casi di contestazione di precedenti penali, è fondamentale produrre e documentare il casellario giudiziale e la corretta identificazione delle persone per evitare errori di attribuzione tra imputati.
- Quando la Cassazione motiva l'inammissibilità per ragioni fattuali, è possibile impugnare la decisione se emerge un chiaro errore fattuale dagli atti; la Corte suprema può revocare la propria decisione e rinviare la questione al giudice di merito.
- Nel proporre appello o ricorso è importante indicare con precisione le doglianze e gli elementi probatori che dimostrano l'assenza dei presupposti ostativi (es. recidiva qualificata) per l'applicazione di misure attenuanti o di non punibilità.
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