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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33870/2022 del 17/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da due distinti giudizi tributari. In uno, pendente davanti alla CTP di Bari, era stato impugnato l'avviso di accertamento emesso nei confronti di una società a ristretta base partecipativa, con recupero di utili extracontabili. Nell'altro, pendente davanti alla CTP di Matera, il socio della società impugnava l'avviso di accertamento emesso nei suoi confronti per maggiore Irpef e addizionali, fondato sulla presunzione di distribuzione pro quota degli utili extracontabili accertati in capo alla società. La CTP di Matera ha dichiarato la litispendenza e disposto la cancellazione della causa dal ruolo, ritenendo identiche le due cause. Il contribuente ha proposto regolamento di competenza deducendo la violazione degli artt. 39 c.p.c. e 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che non vi fosse identità tra i due giudizi perché riguardavano atti diversi, soggetti diversi e imposte diverse. L'Agenzia delle Entrate si è costituita e la Procura Generale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

La decisione

La Corte ha ritenuto ammissibile il regolamento di competenza nel processo tributario quando il provvedimento impugnato applica l'art. 39 c.p.c. al di fuori dei casi di reale conflitto territoriale tra organi della stessa giurisdizione. Nel merito, ha accolto il ricorso rilevando che non ricorreva litispendenza, perché la causa relativa all'avviso emesso contro la società e quella relativa all'avviso emesso contro il socio non hanno identità di petitum e causa petendi: riguardano atti diversi, soggetti diversi e imposte diverse, essendo semmai legate da un rapporto di pregiudizialità. La Corte ha quindi cassato l'ordinanza impugnata e rinviato la causa alla corte di giustizia tributaria di primo grado di Matera, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 39 c.p.c.

    la litispendenza presuppone la contemporanea pendenza di più processi relativi alla stessa causa; non può essere dichiarata quando i giudizi riguardano atti, soggetti e imposte diverse.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    consente l'applicazione delle norme del codice di procedura civile compatibili con il processo tributario, tra cui, nel caso considerato, il regolamento di competenza avverso il provvedimento che ha applicato impropriamente l'art. 39 c.p.c.

  • art. 5, comma 4, d.lgs. n. 546/1992

    "non si applicano le disposizioni del codice di procedura civile sui regolamenti di competenza"

    il divieto riguarda le questioni di competenza in senso proprio tra commissioni tributarie, ma non esclude il regolamento di competenza avverso provvedimenti che sospendano o definiscano il processo applicando erroneamente istituti processuali civili.

  • art. 24 Cost.

    richiamato a sostegno dell'esigenza di tutela effettiva del diritto di difesa.

  • art. 111 Cost.

    richiamato quale parametro di garanzia del giusto processo.

  • art. 6, comma 1, CEDU

    richiamato a supporto dell'interpretazione ammissiva del rimedio processuale.

  • art. 295 c.p.c.

    richiamato nel precedente giurisprudenziale citato dalla Corte come termine di raffronto per l'ammissibilità del regolamento di competenza contro provvedimenti di sospensione.

Massime di principio

  • Nel processo tributario il regolamento di competenza è ammissibile quando il giudice utilizza norme del codice di procedura civile per adottare provvedimenti che incidono sulla prosecuzione del giudizio, anche se il divieto di cui al d.lgs. n. 546/1992 riguarda i regolamenti di competenza in senso stretto.
  • La litispendenza richiede identità di causa tra i due giudizi, non essendo sufficiente un collegamento di pregiudizialità tra le controversie.
  • Non sussiste litispendenza tra il giudizio relativo all'accertamento nei confronti della società e quello relativo all'accertamento emesso verso il socio per i redditi presuntivamente distribuiti, quando i due atti hanno destinatari, oggetti impositivi e titolo accertativo diversi.
  • Quando il giudice dichiara impropriamente la litispendenza in presenza di mera pregiudizialità, il provvedimento deve essere cassato con rinvio al giudice di merito perché riesamini la causa nel corretto assetto processuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicato

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