Sentenza del 19/03/2019 n. 1767 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Giudicato esterno - Statuizioni diverse basate su identiche questioni di fatto o di diritto- Efficacia tra le stesse parti - Anche per diversa annualità d'imposta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il Comune ha proposto appello contro la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Catania relativa all'avviso di accertamento ICI per l'anno 2005. L'ente contestava, tra l'altro, l'insufficienza della motivazione dell'avviso, la mancata allegazione degli atti presupposti, la rilevanza della mancata comunicazione della qualificazione edificabile dell'area, la competenza della Giunta comunale a determinare i valori venali e la correttezza della stima del terreno. Il contribuente ha chiesto il rigetto dell'appello, invocando anche il giudicato esterno derivante da una precedente sentenza, relativa all'anno 2006, tra le medesime parti e concernente il medesimo bene e le medesime questioni di valutazione.
La decisione
L'appello del Comune è stato rigettato e la sentenza di primo grado è stata confermata. La Commissione ha ritenuto decisivo il giudicato esterno formatosi sulla sentenza relativa all'annualità 2006, che aveva rideterminato il valore venale del medesimo bene in conformità alla perizia prodotta dal contribuente. Tale accertamento è stato considerato applicabile anche all'anno 2005 perché riguardava elementi tendenzialmente permanenti della fattispecie, non variabili da un periodo d'imposta all'altro. In via ulteriore, il giudice ha confermato l'inadeguatezza della motivazione dell'avviso in ordine alla determinazione del valore venale. Il Comune è stato condannato alla rifusione delle spese processuali, liquidate in 800 euro oltre IVA e CPA.
Norme richiamate
Art. 31, comma 20, legge n. 289/2002
Obbligo di comunicazione al proprietario dell'attribuzione a un terreno della natura di area edificabile
Il Comune aveva sostenuto che la violazione dell'obbligo di comunicazione non fosse assistita da una specifica sanzione. La sentenza, tuttavia, ha deciso la controversia principalmente sulla base del giudicato esterno e dell'insufficiente motivazione dell'avviso, senza fondare su tale questione la ratio decisiva.
Art. 15, decreto legislativo n. 546/1992
Principio della soccombenza nelle spese processuali
In assenza di gravi ed eccezionali ragioni, la parte soccombente deve rifondere alla controparte le spese del giudizio. Poiché l'appello del Comune è stato rigettato, il Comune è stato condannato al pagamento delle spese.
Giudicato esterno nel processo tributario
Il giudicato relativo a un punto fondamentale comune a più giudizi può precludere l'esame dello stesso punto in un altro giudizio tra le medesime parti, anche se riferito a una diversa annualità d'imposta.
L'autonomia dei periodi d'imposta non impedisce l'efficacia del giudicato quando la decisione riguarda elementi costitutivi della fattispecie dotati di carattere tendenzialmente permanente, come una qualificazione giuridica dell'immobile o una valutazione stabile del bene. Non opera invece per elementi variabili annualmente, come la capacità contributiva o le spese deducibili.
Cassazione civile, Sezione VI-5, ordinanza n. 18875 del 26 settembre 2016
L'accertamento compiuto in un giudizio con sentenza passata in giudicato, relativamente a una questione di fatto o di diritto fondamentale comune ad altro giudizio, preclude l'esame dello stesso punto, anche per diverse annualità, quando gli elementi della fattispecie abbiano carattere tendenzialmente permanente.
La pronuncia è stata richiamata per confermare che un giudicato formatosi tra le stesse parti può estendersi a un'altra annualità quando il punto deciso riguarda il medesimo rapporto giuridico e non un dato contingente.
Cassazione civile, Sezione V, ordinanza n. 37 del 3 gennaio 2019
L'efficacia del giudicato nei rapporti di durata non è esclusa dall'autonomia dei periodi d'imposta, salvo che la questione riguardi fatti variabili da periodo a periodo.
La sentenza ribadisce la distinzione tra elementi temporanei e variabili, che restano autonomi per ciascuna annualità, ed elementi permanenti o qualificazioni giuridiche preliminari, ai quali il giudicato può applicarsi anche per periodi diversi.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario, una sentenza passata in giudicato tra le stesse parti può produrre effetti anche per una diversa annualità d'imposta se decide una questione fondamentale comune e riferita a elementi stabili del rapporto tributario.
- L'autonomia dei periodi d'imposta non è assoluta: impedisce l'estensione del giudicato solo per fatti necessariamente variabili di anno in anno, come redditi, capacità contributiva, costi o spese deducibili.
- La qualificazione giuridica di un immobile, la sua destinazione urbanistica o altri elementi strutturali e permanenti possono essere coperti dal giudicato e non devono essere nuovamente esaminati in giudizi relativi ad annualità successive o precedenti.
- Per invocare il giudicato esterno occorre dimostrare l'identità delle parti, la definitività della precedente sentenza, la riferibilità al medesimo rapporto o bene e la coincidenza della questione decisiva.
- Un avviso di accertamento sul valore venale di un'area edificabile deve indicare elementi concreti e verificabili a sostegno della stima; una motivazione generica o priva di dati idonei può condurre all'annullamento o alla rideterminazione della pretesa.
- Se l'amministrazione impugna una decisione senza confrontarsi con la motivazione effettiva della sentenza o senza fornire elementi concreti contro la stima accolta dal giudice, l'appello può essere respinto anche indipendentemente dal giudicato esterno.
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