Cassazione Penale, Ordinanza n. 07903/2026 del 27/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per reati in materia di stupefacenti, lamentando in cassazione: 1) l'erronea esclusione dell'ipotesi di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; 2) il mancato riconoscimento della continuazione tra i fatti, sostenendo che il giudice di merito avrebbe dovuto ravvisare un unico disegno criminoso. La Corte ha ritenuto le censure inammissibili perché dirette a contestare la ricostruzione del fatto e la valutazione della prova, attività riservate al giudice di merito, la cui motivazione è stata giudicata congrua, logica e immune da vizi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto generiche le doglianze sull'esclusione del fatto lieve, osservando che il giudice di merito aveva correttamente applicato i parametri legali dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e aveva valorizzato, come elemento ostativo, il coltivare 327 piante di cannabis, dato incompatibile con la lieve entità. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla continuazione, perché la decisione impugnata aveva escluso la ricorrenza dei presupposti della continuazione esterna in ragione della distanza temporale tra i fatti e della loro riferibilità a contesti criminosi autonomi. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
L'ipotesi di fatto lieve va valutata complessivamente sulla base di parametri legali quali qualità e quantità della sostanza, mezzi, modalità e circostanze dell'azione; se uno degli indici è negativamente assorbente, le altre considerazioni non incidono sul giudizio.
Dalla declaratoria di inammissibilità discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano in una diversa lettura del fatto o in una rivalutazione del compendio probatorio, quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione congrua, logica e priva di vizi.
- Ai fini del riconoscimento del fatto lieve in materia di stupefacenti, il giudice deve apprezzare unitariamente tutti i criteri normativi; la presenza di un solo indice di segno negativo, se valutato come assorbente, può giustificare da sola l'esclusione della fattispecie attenuata.
- La coltivazione di un numero elevato di piante di cannabis può essere ritenuta, in concreto, incompatibile con la lieve entità del fatto, ove il giudice di merito lo motivi come elemento di particolare consistenza offensiva.
- Il raffronto con la posizione processuale di un coimputato che abbia scelto un rito alternativo o comunque una diversa strategia processuale non è, di per sé, decisivo ai fini della qualificazione del fatto o del riconoscimento di benefici sostanziali.
- La continuazione esterna può essere esclusa quando i fatti siano distanziati nel tempo e appaiano inseriti in contesti criminosi autonomi, senza una sufficiente correlazione unitaria riconducibile a un medesimo disegno criminoso.
Come è indicizzato
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