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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9933/2024 del 08/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza per le statuizioni civili deducendo: (i) nullità per avere la Corte di appello ritenuto sussistente l'aggravante di cui all'art. 61, comma 1, n. 11 c.p. in relazione a un fatto e a una relazione (convivenza/relazione sentimentale) non comprovati; (ii) errata applicazione e carenza di motivazione circa l'aggravante basata sull'"abuso" della relazione sentimentale e non sul rilascio della procura; (iii) nullità per aver riconosciuto responsabilità anche per un'ulteriore condotta appropriativa (ulteriori 17.500 euro) senza rinnovare l'istruzione dibattimentale né motivare in termini di prova oltre ogni ragionevole dubbio.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nei termini indicati e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili (ai sensi dell'art. 622 c.p.p.), con rinvio al giudice civile competente in grado di appello per il nuovo giudizio civile. Ha rilevato carenza di motivazione circa la sussistenza dell'aggravante ex art. 61, n. 11 c.p. (non essendo esplicitato se la relazione rientrasse nella nozione di "relazioni domestiche" così come interpretata dalla giurisprudenza), ha assorbito il terzo motivo e ha lasciato impregiudicati gli effetti penali; ha altresì escluso l'applicabilità dell'art. 573, comma 1-bis c.p.p. nel caso concreto.

Norme richiamate

  • art. 61, primo comma, n. 11 c.p.

    La Corte richiede motivazione chiara che colleghi la condotta all'"abuso di relazioni domestiche"; l'aggravante non può essere affermata senza esplicitare in che modo la relazione rientri nella nozione giurisprudenziale di "relazioni domestiche"

  • art. 622 c.p.p.

    Usata dalla Cassazione per annullare la sentenza limitatamente agli effetti civili e rinviare al giudice civile competente per nuovo accertamento della responsabilità civile

  • art. 573, comma 1-bis c.p.p.

    La Corte ricorda che la nuova disciplina (rinvio al giudice civile per le sole questioni civili quando si tratta di impugnazioni per gli interessi civili) non è applicabile al caso in esame per temporalità, quindi non è stato disposto il rinvio previsto da quella norma

  • artt. 521 e 522 c.p.p.

    Richiamate nella doglianza sulla nullità della sentenza per la contestazione e motivazione dell'aggravante; la Corte valuta la correttezza della contestazione e il diritto alla difesa

  • art. 574 c.p.p.

    Norma che disciplina il ricorso per le sole statuizioni civili, sulla quale è fondato il ricorso del De Sena

  • art. 12 D.Lgs. 36/2018 e art. 11 del medesimo decreto

    Richiamati rispetto alla questione della querela e della condizione di procedibilità; la Corte osserva che la querela presentata successivamente non poteva sanare eventuali vizi pregresse ove il reato fosse originariamente procedibile a querela

Massime di principio

  • L'aggravante dell'art. 61, comma 1, n. 11 c.p. richiede una motivazione specifica che dimostri come la relazione tra le parti rientri nella nozione di "relazioni domestiche"; la mera affermazione di "relazione sentimentale" o di rapporto di fiducia non è sufficiente
  • La violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza sussiste solo se vi è una trasformazione radicale dell'oggetto dell'imputazione che abbia realmente pregiudicato il diritto di difesa; in assenza di tale trasformazione, la contestazione anche se articolata può considerarsi rispettata
  • Se la Corte di cassazione annulla una sentenza limitatamente agli effetti civili, può rinviare al giudice civile competente ai sensi dell'art. 622 c.p.p., lasciando impregiudicati gli effetti penali
  • Le modifiche procedurali introdotte da norme transitorie (es. D.Lgs. 36/2018 o art. 573 c.p.p. modificato) si applicano solo se ricorrono i requisiti temporali; il deposito tardivo di una querela non sopperisce automaticamente a vizi formali precedenti quando la procedibilità era valutata in un diverso momento normativo
  • Quando la Corte di merito riconosce nuova responsabilità civile basandosi su fatti o somme non valutati in primo grado, la mancata rinnovazione dell'istruttoria o una motivazione insufficiente può giustificare l'annullamento della statuizione civile

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