Cassazione Penale, Sentenza n. 33078/2022 del 07/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 12/10/2021 con cui il Tribunale ha riformato l'ordinanza del G.I.P. del 18/08/2021 sostituendo la custodia in carcere con gli arresti domiciliari ma confermando la gravità indiziaria per le estorsioni contestate ai capi 8, 11 e 12 e le aggravanti ex art. 416-bis.1 c.p. Il ricorrente denunciava violazione di legge e carenza di motivazione (art. 273 c.p.p.), motivazione per relationem e omessa risposta alle doglianze difensive; inoltre censurava la motivazione rispetto agli artt. 274 e 275 c.p.p., sostenendo che non erano stati adeguatamente valutati elementi che avrebbero superato la presunzione di pericolosità (assenza di condotte recenti, lontananza temporale dei fatti, interruzione dei rapporti lavorativi).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e per questioni non consentite in sede di legittimità. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse motivato adeguatamente la valutazione dei gravi indizi per i capi 8, 11 e 12 (richiamando dichiarazioni di testimoni, intercettazioni telefoniche e ambientali e s.i.t.), e l'esistenza delle aggravanti; ha confermato l'esistenza della presunzione prevista dall'art. 275 c.p.p. e l'assenza di elementi idonei a superarla prodotti dalla difesa, richiamando anche il rischio di inquinamento probatorio e la recente operatività del clan. La Corte ha ritenuto che le doglianze prospettate costituissero mera alternativa di merito non sindacabile in Cassazione. Condanna alle spese processuali e pagamento di euro 3000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen., comma 1
Le aggravanti di matrice mafiosa sono state ritenute sussistenti con riferimento ai fatti contestati, sulla base di dichiarazioni, intercettazioni e altri elementi probatori richiamati dal Tribunale del riesame.
Richiamato dal ricorrente per censurare la motivazione; la Corte ha ritenuto invece che la motivazione fornita dal giudice di merito fosse adeguata e non viziata ai sensi di quest'articolo.
Richiesto dal ricorrente come parametro di valutazione della motivazione; la Corte ha ritenuto che i criteri di motivazione previsti fossero rispettati dal giudice del riesame.
Applicata la presunzione relativa di pericolosità per esigenze cautelari (si richiama anche il comma 3): il Tribunale ha ritenuto non superata la presunzione alla luce degli elementi probatori e del rischio di inquinamento delle prove.
Norma invocata per la declaratoria di inammissibilita del ricorso in Cassazione.
Massime di principio
- In sede di Cassazione le censure sulla ricostruzione dei fatti o sulla diversa valutazione della prova sono, di regola, inammissibili: va denunciata una violazione di legge o la manifesta illogicità della motivazione.
- Il giudice di merito non è obbligato a citar tutti gli elementi presenti negli atti: è sufficiente una motivazione coerente che evidenzi gli elementi ritenuti essenziali per la decisione.
- La presunzione prevista dall'art. 275 c.p.p. può legittimare misure cautelari quando persistono indizi gravi e concreti elementi di rischio (recentità delle condotte, rischio di inquinamento probatorio, operatività del gruppo criminale); alla difesa incombe il compito di produrre elementi idonei a superare tale presunzione.
- Le aggravanti di tipo mafioso, se adeguatamente documentate con dichiarazioni testimoniali e intercettazioni, pesano significativamente nella valutazione delle esigenze cautelari.
- La giovane età dell'imputato può essere considerata elemento mitigante ai fini della scelta della misura cautelare, ma non basta a superare esigenze cautelari qualora permangano gravi indizi e rischi concreti.
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