Cassazione Penale, Sentenza n. 43844/2022 del 18/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità; la difesa contestava la valenza probatoria del riconoscimento fotografico effettuato da due testi (Grasso Francesco e Costa Grazia) e confermato dal teste di PG Russo, sostenendo che le fotografie non riportavano i segni particolari (dente rotto, labbro storto) descritti dalle persone offese e quindi l'identificazione sarebbe illogica e non convincente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancata specificità del motivo, ritenendo che esso riproponesse il medesimo motivo già esperito in appello e che la sentenza impugnata avesse fornito esaustiva motivazione circa il rigetto dell'appello. La Corte ha osservato che i segni particolari denunciati (denti mancanti e labbro storto) erano pacifici e propri dell'imputato, rendendo irrilevante il fatto che le fotografie non li mostrassero (potendosi tali connotati manifestare successivamente). Per tali ragioni il ricorso è stato respinto, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La circostanza aggravante ricondotta all'art.625 n.2 era stata trattata in sede di merito; la Corte d'Appello aveva riconosciuto le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante contestata e disapplicata la recidiva. In Cassazione la norma è richiamata solo come riferimento alla fattispecie contestata.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limita la specificità e l'ampiezza dei motivi che possono essere dedotti in Cassazione; la Corte ha ritenuto il motivo carente di specificità e sostanzialmente riedizione di censure già definite in appello.
Autorizza l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende per ricorsi manifestamente infondati o inammissibili; la Corte ha quantificato tale somma in euro 3.000,00 in considerazione delle ragioni di inammissibilità.
Massime di principio
- In Cassazione i motivi devono essere specifici e non una mera riproposizione di questioni già adeguatamente decise in grado di merito; la genericità comporta l'inammissibilità.
- La prova per riconoscimento fotografico può conservare valore probatorio anche se le fotografie non mostrano particolari connotati che possono essere comparsi in momento successivo: è necessario valutare la coerenza complessiva delle dichiarazioni delle vittime e dei testimoni.
- Il giudizio sulla attendibilità del riconoscimento è rimesso al giudice di merito; la Cassazione non accoglie censure che si limitino a rimarcare divergenze valutative senza individuare errore di diritto o vizio logico di motivazione.
- Chi propone ricorso in Cassazione deve evidenziare punti di diritto chiari o vizi motivazionali specifici; l'assenza di ciò può comportare, oltre al rigetto, l'imposizione delle spese processuali e somme alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- Se vi sono «segni particolari» dichiarati dalle persone offese, la loro esistenza pacifica può compensare carenze fotografiche: la difesa dovrebbe dimostrare concretamente l'impossibilità di identificazione, non limitarsi a sottolineare differenze formali nelle immagini.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 18 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 43824/2022 del 18/11/2022
- Sentenza penale · 18 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 43825/2022 del 18/11/2022
- Sentenza penale · 18 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 43826/2022 del 18/11/2022
- Sentenza penale · 18 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 43827/2022 del 18/11/2022
- Sentenza penale · 18 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 43828/2022 del 18/11/2022
- Sentenza penale · 18 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 43829/2022 del 18/11/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →