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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05600/2026 del 12/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce dalla liquidazione delle indennità dovute per l'espropriazione e l'asservimento di terreni agricoli situati in Melfi, sui quali era stata realizzata una pala eolica nell'ambito di un procedimento promosso dalla Regione in favore della società beneficiaria. La Corte d'appello aveva determinato l'indennità di esproprio, di asservimento e di occupazione legittima sulla base di una consulenza tecnica, utilizzando il metodo indiretto della capitalizzazione del reddito fondiario e ritenendo non applicabili il metodo sintetico-comparativo, per mancanza di beni comparabili, e quello analitico-ricostruttivo, perché il suolo era agricolo e inedificabile. Il proprietario ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) ha denunciato violazione di legge e vizio motivazionale sostenendo che il terreno avrebbe dovuto essere valutato in chiave industriale, in quanto idoneo a sfruttamenti diversi da quello agricolo, e che avrebbero dovuto essere considerati sette atti comparabili da cui risultavano corrispettivi molto più elevati per locazioni, superfici e servitù; (2) ha censurato la mancata attribuzione di un ulteriore indennizzo per l'eliminazione di un piazzale, assumendo che esso fosse individuabile sulla base della documentazione depositata; (3) ha contestato la mancata liquidazione del deprezzamento del fondo residuo e della perdita della possibilità di sopraelevare un manufatto agricolo, oltre al mancato rilievo della distanza che avrebbe dovuto intercorrere tra la pala eolica e le opere vicine. La resistente ha eccepito l'inammissibilità e comunque l'infondatezza del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i motivi di ricorso. Ha ritenuto anzitutto inammissibile la formulazione promiscua dei motivi, che cumulavano in modo non chiaramente scindibile violazione di legge e vizio motivazionale. Nel merito, ha affermato che il metodo di stima adottato dalla Corte territoriale, fondato sulla capitalizzazione dei canoni ricavabili dal fondo, era coerente con i criteri legali di determinazione del valore venale dei suoli agricoli espropriati; il metodo comparativo non era utilizzabile per mancanza di un mercato di beni omogenei e quello analitico-ricostruttivo presupponeva la edificabilità, assente nel caso concreto. Ha inoltre ritenuto nuova e quindi inammissibile la deduzione di una diversa qualificazione del terreno come industriale. Quanto ai comparabili, ha condiviso l'apprezzamento del giudice di merito secondo cui i contratti richiamati erano pattuizioni ultranovennali e di favore per il beneficiario dell'intervento, non comparabili alla perdita della proprietà o all'asservimento. Sul piazzale, ha osservato che la censura mirava a sovvertire un accertamento di fatto insindacabile in cassazione. Sulla riduzione del fondo residuo e sulla perdita della possibilità edificatoria, ha rilevato che le doglianze investivano valutazioni di merito e non censuravano adeguatamente la ratio decidendi secondo cui il permesso di costruire era scaduto senza rinnovo. Ha infine precisato che il d.m. 10 settembre 2010 contiene linee guida per l'autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili e non una vera fascia di rispetto legale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    art. 380-biscod. proc. civ.

    ha consentito la trattazione del ricorso in adunanza camerale

  • art. 360 c.p.c.

    il ricorso non può cumulare in modo non scindibile violazione di legge e vizio motivazionale; la censura ex n. 5 richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo

  • artt. 22-bis, 50, 32 e 37 d.P.R. n. 327/2001

    richiamati dal ricorrente per contestare i criteri di determinazione delle indennità espropriative e di asservimento

  • art. 834 c.c.

    richiamato quale parametro del valore venale del bene espropriato

  • art. 40, comma 2, d.P.R. n. 327/2001

    consente di determinare il valore venale del suolo agricolo con criteri coerenti con il suo effettivo valore di mercato, anche mediante capitalizzazione dei redditi fondiari

  • art. 33 d.P.R. n. 327/2001

    richiamato dal ricorrente in tema di diminuzione del valore del fondo residuo

  • art. 16 L. n. 865/1971

    richiamato dal ricorrente in tema di indennità e danno al residuo

  • art. 116 c.p.c.

    una volta prodotto un documento, il giudice lo apprezza secondo il proprio prudente apprezzamento e non secondo l'intenzione della parte

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione i motivi non possono essere formulati in modo promiscuo e cumulativo, se ciò impedisce di distinguere con chiarezza le censure di violazione di legge da quelle di vizio motivazionale.
  • La censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo se denuncia l'omesso esame di un fatto storico decisivo, oggetto di contraddittorio; non può essere usata per sollecitare una nuova valutazione del merito o delle risultanze tecniche.
  • In materia di espropriazione di suoli agricoli, il valore venale può essere stimato anche tramite capitalizzazione dei redditi fondiari, quando tale metodo sia coerente con le caratteristiche del bene e consenta di ricavare il suo effettivo valore di mercato.
  • Il metodo sintetico-comparativo presuppone l'esistenza di un mercato di beni omogenei; il metodo analitico-ricostruttivo presuppone, invece, la possibilità di sfruttamento edificatorio dell'area.
  • I contratti relativi a locazione, superficie o servitù stipulati per l'utilizzazione di un fondo in funzione di un impianto possono non costituire comparabili attendibili per stimare il valore della piena proprietà o dell'asservimento, se presentano pattuizioni peculiari e un diverso oggetto economico.
  • Le contestazioni relative all'identificazione e alla misurazione di porzioni di suolo o manufatti, quando risolte dal giudice di merito sulla base della consulenza tecnica, non sono normalmente rivalutabili in cassazione.
  • Per ottenere un indennizzo per il pregiudizio al fondo residuo o per la perdita di ulteriori possibilità edificatorie occorre censurare specificamente la ratio decidendi del giudice di merito e allegare fatti idonei a dimostrare il danno effettivo.
  • Le linee guida amministrative per l'autorizzazione di impianti da fonti rinnovabili non equivalgono, di per sé, a una fascia di rispetto legale incidente sulla quantificazione dell'indennità espropriativa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEspropriazione forzataCompravendita immobiliareContratto preliminare
RamiProcesso civileEsecuzioniImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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