Cassazione Civile, Ordinanza n. 33921/2022 del 17/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso, ha cassato l'ordinanza del Tribunale di Paola e ha rinviato la causa allo stesso Tribunale, in diversa composizione, affinché si uniformi al principio secondo cui la richiesta di distrazione delle spese non vale come rinuncia al patrocinio a spese dello Stato. Il giudice di rinvio dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Esito
Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
Un avvocato ha impugnato l'ordinanza del Tribunale che aveva rigettato la sua opposizione contro il decreto di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. La revoca era stata ritenuta legittima perché, nel giudizio presupposto, il difensore aveva formulato istanza di distrazione delle spese ai sensi dell'art. 93 c.p.c. Il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 93 c.p.c. e 74, 76 e 136 del d.P.R. n. 115 del 2002, sostenendo che la richiesta di distrazione delle spese non integra rinuncia implicita al patrocinio e che la revoca non poteva essere disposta fuori dai casi tipizzati dalla legge.
Norme richiamate
L'istanza di distrazione delle spese, proposta dal difensore, ha una finalità diversa dal patrocinio a spese dello Stato e non comporta di per sé rinuncia al beneficio.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La censura è stata proposta per violazione di legge.
artt. 74, 76 e 136 del d.P.R. n. 115 del 2002
Il gratuito patrocinio è assistito da disciplina tipica e la sua revoca è possibile solo nei casi tassativamente previsti, senza applicazione analogica.
artt. 375, comma 2, e 380 bis.1 c.p.c.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto.
Massime di principio
- La domanda di distrazione delle spese presentata dal difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non equivale, di per sé, a rinuncia al beneficio da parte dell'assistito.
- Il patrocinio a spese dello Stato e la distrazione delle spese perseguono finalità diverse e operano su piani distinti: il primo tutela il diritto di difesa del non abbiente, la seconda attribuisce al difensore un diritto proprio sulle spese.
- Il difensore non può disporre del diritto sostanziale della parte all'assistenza statale per le spese del processo; la rinuncia al beneficio può provenire solo dal titolare del diritto.
- La revoca del patrocinio a spese dello Stato è consentita solo nei casi espressamente previsti dalla legge e, trattandosi di norma eccezionale, non è suscettibile di applicazione analogica.
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