Cassazione Penale, Sentenza n. 39127/2023 del 26/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Boffa era stato condannato dal Tribunale di Benevento per il reato di cui all'art. 20, comma 1, D.Lgs. 139/2006, in quanto proprietario di un'autorimessa privata di circa 380 mq per la quale non era stata presentata la SCIA per la sicurezza antincendio (fatto contestato in data 15 marzo 2018). In cassazione il ricorrente ha articolato tre motivi: (1) vizio di diritto per aver ritenuto sussistente il reato sulla sola base della proprietà, senza considerare che i locali sarebbero stati usati come deposito e privi di allacci idrici ed elettrici e dunque non idonei all'esercizio di una "autorimessa"; (2) mancata valutazione dell'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., richiesta in subordine e fondata su elementi riparatori (pochi veicoli presenti, estintori, avviata CILA per suddivisione dei locali); (3) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nonostante la mancanza dell'elemento soggettivo e oggettivo e le iniziative riparatorie.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo (perché si trattava di una rivalutazione del fatto e delle risultanze di merito non consentita in sede di legittimità) e ha ritenuto manifestamente infondato il terzo motivo (perché la difesa non aveva formulato richiesta specifica sulle attenuanti generiche in sede di conclusioni, per cui il giudice di merito non era obbligato a riconoscerle né a motivare il diniego). Il secondo motivo è stato invece accolto: la Corte ha rilevato che il Tribunale non ha motivato il rigetto della specifica richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. e, dato il rilievo fattuale della questione, ha annullato parzialmente la sentenza con rinvio al giudice di merito affinché valuti, con giudizio di fatto non surrogabile, l'applicabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis. La Corte ha inoltre precisato che l'annullamento con rinvio impedisce che nel giudizio di rinvio si applichi una eventuale estinzione del reato per prescrizione maturata dopo l'annullamento parziale. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per il resto.
Norme richiamate
D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139, art. 20, comma 1
Norma applicata per contestare l'omessa presentazione della SCIA per la sicurezza antincendio di un'autorimessa privata. La Corte non ha riformato la valutazione di merito sulla sussistenza degli elementi richiesti dall'art. 20, ma ha escluso di poter riaprire la valutazione fattuale in sede di legittimità.
La norma invocata dal ricorrente come causa di non punibilità per fatti di particolare tenuità o in presenza di condotte riparatorie. La Corte ha ritenuto che, essendo stata formulata una specifica istanza, il giudice di merito aveva l'obbligo di pronunciarsi e motivare il diniego; l'omissione ha reso necessario l'annullamento parziale con rinvio per la verifica fattuale dell'applicabilità dell'art. 131-bis.
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e) (giurisdizione di legittimità)
Richiamata implicitamente nel ragionamento sulla limitazione dei motivi di cassazione: la Corte ha ricordato che non è consentita in Cassazione una nuova valutazione del travisamento del fatto o una rivalutazione complessiva delle risultanze di merito che si risolva in una diversa ricostruzione dei fatti.
Massime di principio
- In cassazione non è possibile ottenere la revisione della valutazione delle prove o una nuova ricostruzione dei fatti: i motivi che si riducono a una mera rivalutazione degli elementi di fatto sono inammissibili.
- Quando in sede di merito la difesa richiede l'applicazione di una causa di non punibilità (es. art. 131-bis c.p.), il giudice è tenuto a pronunciarsi espressamente e a motivare il diniego; l'omissione su punto specifico può giustificare l'annullamento parziale e il rinvio.
- Il giudice di merito non è obbligato a riconoscere le circostanze attenuanti generiche né a motivare il diniego se la difesa non ha formulato una richiesta specifica in sede di conclusioni; una generica istanza di assoluzione o condanna al minimo non equivale a una richiesta delle attenuanti generiche.
- In procedimenti rinviati per valutazioni fattuali (es. verifica dell'applicabilità di art. 131-bis), la Corte di Cassazione può impedire che nel giudizio di rinvio si faccia applicazione di una prescrizione maturata dopo l'annullamento parziale, per non vanificare la rilevanza della pronuncia di rinvio.
- Per contestare profili di illegittimità penale collegati alla qualificazione giuridica dei fatti (p. es. se la proprietà sola sia sufficiente a integrare il reato), è necessario in Cassazione focalizzarsi su questioni di diritto o vizio motivazionale rilevabile e non su una diversa valutazione probatoria.
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