Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5714/2025 del 12/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 02/08/2024 con cui il Tribunale del Riesame ha confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal G.I.P. per i reati di partecipazione ad associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.), estorsione aggravata dalla circostanza di cui all'art. 416-bis.1 c.p. e cessione di stupefacenti. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge penale e manifesta illogicità della motivazione relativamente alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per il delitto di associazione mafiosa, sostenendo che le intercettazioni dimostrerebbero solo una richiesta di interessamento (da parte di Spinale Pietro) e non un incarico da parte degli apicali del clan, che il ricorrente non risultava inserito in un gruppo territoriale della famiglia Santapaola-Ercolano e che i rapporti di parentela o occasionali frequentazioni non sono di per sé sintomatici di partecipazione mafiosa.

La decisione

Ricorso rigettato. La Corte ha ritenuto infondate le censure, confermando che il giudice del riesame ha adeguatamente motivato la sussistenza di gravi indizi: dalle captazioni emerge la disponibilità del ricorrente a svolgere una funzione di mediazione fra clan rivali e la sua effettiva attivazione nel parlarne con esponenti di rilievo della famiglia Santapaola-Ercolano (tra cui Fazio Salvatore, Privitera Salvatore e il cugino Ercolano Mario). Inoltre la contestazione dell'estorsione (riscossione di somme per il sostentamento di sodali arrestati/detenuti) è un ulteriore elemento coerente con la partecipazione al sodalizio. La Corte ha richiamato i limiti del sindacato in sede di legittimità (non è consentita una rivalutazione dei fatti già esaminati) e i principi giurisprudenziali secondo cui ciò che rileva è il contributo effettivo al mantenimento/rafforzamento dell'associazione, che nel caso è indiziato dagli elementi acquisiti. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e dispone gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Il reato di associazione mafiosa va valutato in chiave dinamico-funzionale: non è sufficiente la mera contiguità o frequentazione; occorre un contributo effettivo all'organizzazione. Il provvedimento cautelare richiede la sussistenza di gravi indizi che attestino la disponibilità e l'attivazione dell'indagato in funzione dei fini dell'associazione

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Usata per qualificare l'aggravante in ordine all'estorsione contestata: la circostanza aggravante collegata all'art. 416-bis rafforza la valutazione di partecipazione al sodalizio

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Richiamato nel contesto della valutazione dei gravi indizi di colpevolezza; la Corte di legittimità controlla se la motivazione è congrua, logica e conforme ai principi di diritto, non procedendo a una riconsiderazione dei fatti già valutati dal giudice di merito

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Dispositivo procedurale richiamato per gli adempimenti consequenziali alla decisione (formalità amministrative a seguito della pronuncia)

Massime di principio

  • In materia di misure cautelari per associazione mafiosa, non è sufficiente dimostrare semplici rapporti di parentela, amicizia o occasionali frequentazioni con affiliati: è necessario evidenziare un contributo concreto e funzionale all'organizzazione (disponibilità, attività di mediazione o altri comportamenti che favoriscono la conservazione/rafforzamento del sodalizio).
  • Le intercettazioni che mostrano la disponibilità ad attivarsi e l'effettiva attivazione nel coinvolgere referenti del clan (anche se l'azione non si è concretamente compiuta per intervento dei capi) possono costituire gravi indizi utili a giustificare la custodia cautelare.
  • Elementi connessi ad altri reati (es. estorsione finalizzata a sostenere sodali detenuti, cessione di stupefacenti) rafforzano il quadro indiziario di partecipazione mafiosa se sono coerenti con le finalità e l'organizzazione del sodalizio.
  • In Cassazione il sindacato sulla gravità degli indizi è limitato: il giudice di legittimità verifica la congruenza logica e la corretta applicazione delle norme ma non può riconsiderare i fatti né sostituirsi alla valutazione di merito sull'attendibilità delle fonti.
  • Per impugnare con efficacia una misura cautelare per associazione mafiosa è preferibile contestare specifiche lacune logiche o violazioni di diritto nella motivazione del giudice di merito (contraddizioni, omissioni di elementi decisivi, errore di diritto), piuttosto che chiedere una diversa valutazione dei fatti già valutati.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.