Cassazione Penale, Sentenza n. 27695/2022 del 18/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione del diritto di difesa e del contraddittorio cartolare: il Daspo è stato notificato al ricorrente il 6 dicembre 2021 e il GIP lo ha convalidato il 7 dicembre 2021, prima della scadenza del termine di 48 ore riconosciuto dalla giurisprudenza per il deposito di memorie e deduzioni in vista della convalida (richiamati art. 6 I. 401/1989 e art. 178 c.p.p.). Il ricorrente deduce che il tempo concesso era eccessivamente compresso e quindi incompatibile con l'effettivo esercizio del diritto di difesa, nonostante una precedente comunicazione ex art. 7 e 8 L. 241/1990 del 23/11/2021.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato senza rinvio l'ordinanza del GIP e dichiarato l'inefficacia del provvedimento del Questore del 4 dicembre 2021 limitatamente all'obbligo di presentazione. La Corte ha motivato che il GIP non ha rispettato il termine di 48 ore decorrente dalla notifica del Daspo, violando così le garanzie difensive (art. 178 c.p.p.) e integrando un error in procedendo radicale. Disposto inoltre che la cancelleria comunichi il dispositivo al Questore di Crotone.
Norme richiamate
Legge 24 marzo 1989, n. 401, art. 6 comma 2-bis
"La notifica di cui al comma 2 deve contenere l'avviso che l'interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento"
La notifica deve informare della possibilità di depositare memorie e il destinatario deve poter esercitare tale facoltà entro un termine congruo; la Corte interpreta che il termine congruo coincide con le 48 ore entro cui il P.M. può chiedere la convalida.
Codice di procedura penale, art. 178 lett. c)
Richiamato come parametro procedurale delle garanzie difensive: la violazione del termine per il deposito delle memorie integra un vizio procedurale (error in procedendo) che colpisce radicalmente l'atto di convalida.
Legge 7 agosto 1990, n. 241, artt. 7 e 8
La precedente comunicazione amministrativa prevista dalla L. 241/1990 non sostituisce la formale notifica del provvedimento che fa decorrere il termine di 48 ore per il deposito delle memorie al GIP.
Massime di principio
- Il destinatario di un Daspo deve ricevere un termine congruo (nella giurisprudenza consolidata 48 ore) per depositare memorie o deduzioni al GIP prima della convalida; la decorrenza del termine comincia dalla notifica formale del provvedimento.
- Se il GIP dispone la convalida prima della scadenza del termine utile per le difese, l'ordinanza di convalida è viziata da nullità/annullamento per violazione del diritto di difesa (error in procedendo).
- Una comunicazione preventiva ai sensi della L. 241/1990 non è equivalente alla notifica del provvedimento e non può sottrarre al destinatario il diritto alle 48 ore per difendersi.
- L'inosservanza del termine difensivo ex art. 178 c.p.p. può comportare l'annullamento della convalida e l'inefficacia, almeno parziale, del provvedimento impositivo (qui: obbligo di presentazione).
- In casi analoghi è consigliabile: verificare la data e l'ora di notifica, depositare memorie entro il termine delle 48 ore se possibile, e impugnare tempestivamente ogni convalida intervenuta prima della scadenza per ottenere l'annullamento del provvedimento.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 18 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 27686/2022 del 18/07/2022
- Sentenza penale · 18 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 27687/2022 del 18/07/2022
- Sentenza penale · 18 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 27688/2022 del 18/07/2022
- Sentenza penale · 18 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 27689/2022 del 18/07/2022
- Sentenza penale · 18 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 27690/2022 del 18/07/2022
- Sentenza penale · 18 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 27691/2022 del 18/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →