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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34101/2022 del 18/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un professionista aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per euro 110.983,60 a titolo di compensi per attività di assistenza giudiziale prestata in favore di un comune in più procedimenti civili e in un procedimento contabile. Il comune aveva proposto opposizione contestando, tra l'altro, l'erronea quantificazione dei compensi. Il Tribunale, in parziale accoglimento dell'opposizione, aveva drasticamente ridotto la somma riconosciuta, liquidando complessivamente euro 2.630 al netto degli acconti, senza indicare in modo analitico il valore delle singole controversie, lo scaglione tariffario applicato, il grado di complessità, le fasi remunerate e i parametri utilizzati. Il professionista ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) omessa motivazione del provvedimento per mancata esplicitazione dell'iter logico-giuridico seguito nella riduzione dei compensi; 2) violazione dell'art. 5 del D.M. n. 55 del 2014 per incongruenza degli importi liquidati rispetto ai parametri tabellari; 3) violazione dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014 per incongruenza della liquidazione rispetto ai criteri tariffari. La Corte ha esaminato congiuntamente i motivi e li ha ritenuti inammissibili per difetto di specificità, rilevando che il ricorrente non aveva indicato quale scaglione dovesse applicarsi, quali fossero i minimi tariffari pertinenti, quale fosse il valore delle controversie e quale pregiudizio economico concreto derivasse dall'asserito errore di liquidazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure contro la liquidazione dei compensi fossero generiche e non autosufficienti, perché non permettevano di verificare la decisività dell'errore denunciato. In applicazione del principio di specificità del motivo di ricorso, il ricorrente avrebbe dovuto indicare i valori delle singole cause, lo scaglione tariffario corretto, le voci e gli importi interessati e le effettive violazioni dei limiti tariffari. La Corte ha quindi confermato la decisione di merito, ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    proposta di definizione ex art. 380-bis cod. proc. civ.

    richiamato come base del procedimento camerale e della proposta del relatore, poi condivisa dalla Corte.

  • art. 4 D.M. n. 55 del 2014

    invocato dal ricorrente per contestare l'incongruenza della liquidazione rispetto ai criteri tabellari; la Corte non entra nel merito della corretta applicazione perché censura inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 5 D.M. n. 55 del 2014

    invocato dal ricorrente per contestare la liquidazione dei compensi; la Corte ritiene la censura inammissibile perché non consente di verificare lo scaglione applicabile e il pregiudizio economico lamentato.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Quando si impugna in cassazione la liquidazione giudiziale dei compensi professionali, il motivo deve indicare in modo specifico lo scaglione di valore applicabile, le voci tariffarie rilevanti, gli importi asseritamente erronei e il concreto pregiudizio economico derivante dall'errore denunciato.
  • La censura che si limita a contestare in termini generici la congruità della liquidazione o a lamentare la mancata esplicitazione dell'iter logico del giudice di merito è inammissibile se non consente alla Corte di verificare la decisività del vizio.
  • In sede di ricorso per cassazione, il principio di specificità del motivo impone che la parte alleghi e dimostri gli elementi fattuali e tariffari necessari a rendere controllabile l'errore denunciato.
  • La revisione del compenso professionale da parte del giudice di merito può essere sindacata in cassazione solo se il ricorrente fornisce una critica puntuale e autosufficiente della liquidazione effettuata.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteMandato
RamiProcesso civileContratti
IstitutiOnere della prova

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