Cassazione Penale, Sentenza n. 43435/2024 del 28/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere applicata per reati connessi allo spaccio (art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, capi 11, 14, 15, 24). Il ricorso deduceva: (i) omesso esame delle deduzioni difensive sulla gravità indiziaria, con contestazione della valutazione delle captazioni, del mancato riconoscimento da parte di una persona (Fagioli) e della fragilità della messagistica; (ii) mancata valutazione della possibile applicazione dell'ipotesi lieve ex art. 73, comma 5 (quantitativi imprecisati e vantaggio economico esiguo); (iii) carenza di motivazione circa le esigenze cautelari e l'adeguatezza della misura, senza considerare precedenti assoluzioni rilevanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso in parte fondato. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse fornito motivazione adeguata sulla gravità indiziaria, valorizzando captazioni, messaggistica e dichiarazioni assunte nel contesto. Il secondo motivo è stato accolto: il Tribunale non ha affrontato né motivato la possibile qualificazione della condotta nell'ipotesi lieve ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, pur essendogli stata prospettata la questione; ciò ha viziato la decisione. Il terzo motivo è stato assorbito dall'accoglimento del secondo (va rivalutata la misura cautelare dopo la nuova qualificazione). Conseguenza: annullamento dell'ordinanza impugnata e rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio; disposti gli adempimenti di cancelleria previsti.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73, comma 1
applicazione per delitti relativi a sostanze stupefacenti
La Corte ha ritenuto che, quanto agli elementi indiziari riguardanti le cessioni e il ruolo di fornitore, la fattispecie ex comma 1 fosse adeguatamente sostenuta dalla motivazione sul piano probatorio
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73, comma 5
ipotesi lieve e conseguente diversa valutazione della punibilità
La Corte ha ritenuto necessario che l'organo giudicante valuti espressamente la rilevanza della ipotesi lieve quando prospettata dalla difesa; l'omessa valutazione ha determinato l'annullamento del provvedimento
codice di procedura penale, art. 309, comma 7
competenza per il giudizio a seguito di annullamento
Usato come norma procedurale per il rinvio al Tribunale di Catanzaro competente per il nuovo giudizio
disp. att. cod. proc. pen., art. 94, comma 1-ter
adempimenti di cancelleria in caso di annullamento
Disposto l'inoltro degli adempimenti di cancelleria previsti dopo l'annullamento dell'ordinanza
Massime di principio
- Il giudice deve esaminare e motivare espressamente le deduzioni difensive rilevanti, in particolare quando si prospetta la qualificazione della condotta come "ipotesi lieve" ex art. 73, comma 5: l'omessa valutazione può determinare l'annullamento dell'atto cautelare
- La gravità indiziaria può essere adeguatamente fondata su captazioni, messaggistica e dichiarazioni di terzi se lette in modo complessivo e non frammentario; il giudice deve spiegare come tali elementi, nel loro insieme, giustifichino la misura cautelare
- Se la difesa contesta l'entità della sostanza e il vantaggio economico, il tribunale deve affrontare specificamente questi rilievi quando incidono sulla qualificazione del reato (ipotesi lieve vs. fattispecie ordinaria)
- L'eventuale insufficienza della motivazione su punti decisivi (p.es. qualificazione giuridica) influisce anche sulla valutazione delle esigenze cautelari: la misura può essere rivalutata o annullata e il procedimento rinviato
- Nei ricorsi in cui alcuni motivi sono fondati e altri no, la Cassazione può annullare e rinviare per nuovo esame solo delle parti viziate, imponendo al giudice di svolgere le valutazioni omesse in conformità al principio del contraddittorio
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