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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22285/2026 del 16/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (imputato)

La controversia

La parte civile ha proposto ricorso agli effetti civili avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva assolto l'imputato dal reato di appropriazione indebita continuata. Con l'unico motivo ha dedotto violazione di legge in relazione alla formula assolutoria e ha contestato la motivazione della decisione, prospettando una diversa lettura dei dati processuali. La Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo, pur formalmente prospettato come violazione di legge, mirava in sostanza a una rivalutazione del compendio probatorio e a una critica della tenuta logica della motivazione, attività non consentite in sede di legittimità quando la sentenza impugnata abbia congruamente argomentato l'insussistenza del reato.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso della parte civile. Ha ritenuto che la sentenza di appello avesse adeguatamente motivato l'assoluzione, evidenziando che l'imputato aveva agito nell'ambito dei poteri conferitigli dai coeredi deleganti e in assenza del fine di profitto, con conseguente insussistenza del reato appropriativo. Alla ricorrente sono state inoltre poste a carico le spese processuali e la somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81, comma 2, c.p.

    richiamato quale disposizione relativa alla continuazione contestata insieme al reato di appropriazione indebita; non è oggetto di autonoma analisi nel provvedimento.

  • art. 646 c.p.

    norma incriminatrice dell'appropriazione indebita; la Corte conferma che il reato non è configurabile quando l'agente opera nei limiti dei poteri conferitigli e manca il fine di profitto.

  • art. 616 c.p.p.

    base della condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione delle risultanze processuali né una diversa lettura del materiale probatorio rispetto a quella compiuta nei precedenti gradi di merito.
  • Il vizio di violazione di legge non può essere surrettiziamente utilizzato per sollecitare una rivalutazione del fatto o una critica della motivazione tramite il confronto con modelli argomentativi estranei alla sentenza impugnata.
  • L'appropriazione indebita non è configurabile quando il soggetto agisce entro i poteri a lui conferiti dai titolari del bene o del rapporto e non emerge il fine di profitto, elemento che la decisione valorizza come decisivo per escludere l'antigiuridicità appropriativa.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la parte ricorrente può essere condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieAppropriazione indebitaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale

Testo integrale

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