Ordinanza n. 749/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del decreto dello Sportello Unico Immigrazione (Prefettura di Roma) del 05.09.2025, con cui veniva disposta la revoca del Nulla Osta e il rigetto della domanda di autorizzazione all'ingresso per lavoro subordinato presentata da -OMISSIS- in favore del ricorrente B) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS-il 7\1\2026 : - del nuovo decreto dello Sportello Unico l’Immigrazione (Prefettura di Roma) del 25.11.2025, con cui è stato nuovamente revocato il Nulla Osta/Autorizzazione all'ingresso per lavoro subordinato precedentemente rilasciato al datore di lavoro -OMISSIS-, in favore del ricorrente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto dello Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Roma di revoca del nulla osta e rigetto della domanda di autorizzazione all'ingresso per lavoro subordinato, nonché successivo decreto di nuova revoca del nulla osta/autorizzazione all'ingresso
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'immigrazione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il decreto del 5 settembre 2025 con cui lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Roma aveva revocato il nulla osta e respinto la domanda di autorizzazione all'ingresso per lavoro subordinato presentata da un datore di lavoro in suo favore. Con motivi aggiunti ha impugnato il successivo decreto del 25 novembre 2025, con il quale era stato nuovamente revocato il nulla osta/autorizzazione all'ingresso. Il testo dell'ordinanza non espone specifici motivi di illegittimità dedotti, limitandosi a dare atto della domanda cautelare e delle successive determinazioni dell'amministrazione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile la domanda cautelare. L'amministrazione, con nota depositata il 24 ottobre 2025, ha rappresentato di avere annullato in autotutela il provvedimento originariamente impugnato e di avere convocato le parti presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione per il 17 febbraio 2026. Tali nuove determinazioni hanno fatto venir meno l'interesse attuale alla sospensione cautelare del primo provvedimento. Il giudice ha inoltre preso atto della richiesta di rinvio della camera di consiglio, precisando che il ricorrente dovrà depositare l'esito della convocazione; in caso di esito positivo seguiranno le determinazioni del giudice, mentre in caso contrario resteranno ferme le determinazioni della parte ricorrente. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
La domanda cautelare è stata esaminata nell'ambito della tutela cautelare prevista dal codice del processo amministrativo; tuttavia, per effetto delle nuove determinazioni amministrative, è stata dichiarata improcedibile.
L'amministrazione ha dichiarato di avere annullato in autotutela il provvedimento originariamente impugnato; l'ordinanza non sviluppa ulteriori considerazioni sui presupposti o sulla legittimità dell'autotutela.
Massime di principio
- La domanda cautelare diviene improcedibile quando, nelle more della camera di consiglio, l'amministrazione annulla in autotutela il provvedimento impugnato e adotta nuove determinazioni incompatibili con la persistente efficacia dell'atto, facendo venir meno l'interesse attuale alla sospensione.
- L'annullamento in autotutela del provvedimento impugnato non esaurisce necessariamente ogni questione processuale quando l'amministrazione convoca nuovamente gli interessati per la riedizione del procedimento: l'esito della nuova attività può rendere necessarie successive determinazioni del giudice o della parte.
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