Ordinanza n. 279/2026 - Roma, Sezione 4Q
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo per l’annullamento previa sospensiva: - dell’Avviso del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Direzione generale per il Personale scolastico, prot. n. 64933 del 07.05.2024 (pubblicato in pari data sul portale InPa), recante comunicazione degli esiti della prova scritta di accesso al corso intensivo di formazione per l’inserimento in coda alla graduatoria di merito del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al d.D.G. n. 1259/2017, introdotto dall’art. 5, commi 11 quinquies e ss. del d.l. 29.12.2022 n. 198, conv. con L. 24.02.2023 n. 14 ed attuato con D.M. 08.06.2023 n. 107, nonché del relativo elenco allegato, laddove non figura il nominativo del ricorrente; - del provvedimento ministeriale, di data e protocollo sconosciuti, con il quale sono stati approvati gli esiti della correzione degli elaborati presentati dai candidati in occasione della prova in parola; - del verbale della Commissione esaminatrice, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stato approvato il giudizio di inidoneità del ricorrente; - del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, anche eventualmente adottato in forma digitale, recante l’attribuzione del punteggio pari a 58/100, inferiore alla soglia minima prevista dalla lex specialis, generato dal sistema informatico predisposto per l’espletamento della prova in parola; - del provvedimento ministeriale, di data e protocollo sconosciuti, con il quale sono stati approvati i quesiti, forniti dal Formez PA e validati dal Comitato Tecnico Scientifico, che sono stati somministrati per l’espletamento della prova scritta; - dei provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti, adottati dal Formez PA e dal Comitato Tecnico Scientifico recanti rispettivamente la formulazione dei quesiti in questione e delle relative risposte ritenute corrette e la loro conseguente validazione; - del verbale d’aula della prova sostenuta in data 06.05.2024 presso il padiglione n. 7 della Nuova Fiera di Roma per l’accesso al corso intensivo di formazione di cui al D.M. 08.06.2023 n. 107; - dei provvedimenti ministeriali, di data e protocollo sconosciuti, con i quali è stata organizzata la prova in parola e delegata a Formez PA la gestione delle operazioni selettive nonché ogni altra attività di supporto per l’espletamento della procedura; - del provvedimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stato adottato il software (“algoritmo”) per la gestione informatizzata dell’intera procedura selettiva, con particolare riferimento allo svolgimento della prova scritta computerizzata ed alla successiva correzione degli elaborati; - dell’Avviso del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Direzione generale per il Personale scolastico, prot. n. 46322 del 05.04.2024 (pubblicato in pari data sul portale Inpa), recante comunicazione della data e delle modalità di svolgimento della prova scritta per l’accesso al corso intensivo di formazione di cui è causa; - qualora occorra, del D.M. 08.06.2023 n. 107 e degli allegati Quadri di riferimento e delle aree tematiche; - nonché di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente. Per l’accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente a partecipare al corso intensivo di formazione di cui all’art. 5, commi 11 quinquies e ss. del d.l. 29.12.2022 n. 198 conv. con L. 24.02.2023 n. 14. Per la condanna anche ai sensi dell’art. 30 cod. proc. amm. delle Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a disporre l’ammissione del ricorrente al corso intensivo di formazione di cui è causa. Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 12\6\2024 per l’annullamento previa sospensione: - dell’Avviso del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Direzione generale per il Personale scolastico, prot. n. 82842 del 10.06.2024 (pubblicato in pari data sul portale InPA), recante pubblicazione dell’elenco dei candidati ammessi al corso intensivo di formazione per l’inserimento in coda alla graduatoria di merito del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al d.D.G. n. 1259/2017, introdotto dall’art. 5, commi 11 quinquies e ss. del d.l. 29.12.2022 n. 198, conv. con L. 24.02.2023 n. 14 ed attuato con D.M. 08.06.2023 n. 107, nonché del relativo elenco allegato; - del provvedimento direttoriale del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Direzione generale per il Personale scolastico, prot. n. 76336 del 29.05.2024 (pubblicato in pari data sul portale InPa), recante rettifica in autotutela degli esiti della prova scritta a seguito dell’accertamento circa l’erroneità di un quesito, nonché del relativo elenco allegato; - di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente; Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 23\10\2024 per l’annullamento: - del decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. 2187 del 09.08.2024, recante l’approvazione della graduatoria generale nazionale di merito del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al d.D.G. n. 1259/2017, introdotto dall’art. 5, commi 11 quinquies e ss. del d.l. 29.12.2022 n. 198, conv. con L. 24.02.2023 n. 14 ed attuato con D.M. 08.06.2023 n. 107, nonché del relativo elenco allegato; - del decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. 2206 del 19.08.2024, recante rettifica della graduatoria generale nazionale di merito del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al d.D.G. n. 1259/2017, introdotto dall’art. 5, commi 11 quinquies e ss. del d.l. 29.12.2022 n. 198, conv. con L. 24.02.2023 n. 14 ed attuato con D.M. 08.06.2023 n. 107, nonché del relativo elenco allegato; - di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 16\01\2026 per l’annullamento: - del decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. 3827 del 18.12.2025, recante la rettifica della graduatoria generale nazionale di merito del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al d.D.G. n. 1259/2017, introdotto dall’art. 5, commi 11 quinquies e ss. del d.l. 29.12.2022 n. 198, conv. con L. 24.02.2023 n. 14 ed attuato con D.M. 08.06.2023 n. 107, nonché del relativo elenco allegato; - di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esiti della prova scritta e successivi atti di ammissione, approvazione e rettifica della graduatoria nazionale relativa al corso intensivo di formazione e al concorso per dirigenti scolastici
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato, con ricorso introduttivo e successivi motivi aggiunti, gli atti relativi alla prova scritta del 6 maggio 2024 per l'accesso al corso intensivo di formazione destinato all'inserimento in coda alla graduatoria di merito del concorso per dirigenti scolastici. In particolare, ha contestato l'esito individuale di inidoneità, il punteggio di 58/100, gli atti di approvazione e rettifica degli esiti, i quesiti e le risposte validate, il verbale d'aula, l'organizzazione della procedura, l'utilizzo del software di gestione e correzione, nonché gli atti successivi di ammissione al corso e di approvazione e rettifica della graduatoria nazionale, chiedendo anche l'accertamento del diritto a partecipare al corso e la condanna delle amministrazioni all'ammissione. L'ordinanza non esamina i motivi di illegittimità dedotti nel merito: rileva invece la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dell'elevato numero di controinteressati inseriti nelle graduatorie impugnate, autorizzando la notificazione per pubblici proclami.
La decisione
Il TAR non decide il merito delle impugnazioni né la domanda cautelare. Rilevato che il ricorso è stato proposto soltanto nei confronti di alcuni controinteressati e considerato l'elevato numero degli ulteriori controinteressati e la prevedibile difficoltà di reperirne gli indirizzi, dispone l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami. La pubblicazione dovrà avvenire sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione e del Merito, con inserimento del ricorso introduttivo, dei motivi aggiunti, dell'ordinanza, dell'elenco dei controinteressati e di un avviso contenente gli elementi indicati dall'ordinanza. Il Ministero dovrà mantenere online la documentazione sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, rilasciare alla ricorrente attestazione dell'avvenuta pubblicazione e predisporre un collegamento dalla home page alla sezione dedicata agli atti di notifica. Gli adempimenti devono essere eseguiti entro dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova entro i successivi cinque giorni; il mancato rispetto del termine comporta l'improcedibilità del gravame. Sono ordinati alla Segreteria gli adempimenti di comunicazione alle parti.
Norme richiamate
art. 27, comma 2, c.p.a.
Richiamato quale fondamento, insieme alle altre disposizioni processuali indicate, dell'integrazione del contraddittorio mediante modalità idonee in presenza di numerosi controinteressati.
art. 49, comma 1, c.p.a.
Quando il ricorso sia stato proposto solo contro taluno dei controinteressati, il presidente o il collegio ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri
Impone l'integrazione del contraddittorio quando il ricorso non sia stato notificato a tutti i controinteressati necessari.
art. 49, comma 3, c.p.a.
Richiamato quale base normativa per disporre l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami.
art. 52, comma 2, c.p.a.
Richiamato quale fondamento della particolare modalità di notificazione per pubblici proclami.
art. 30 c.p.a.
Indicato dalla ricorrente a sostegno della domanda di condanna delle amministrazioni, ma non esaminato nell'ordinanza.
art. 5, commi 11-quinquies e seguenti, d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito dalla l. 24 febbraio 2023, n. 14
Indicato quale base normativa della procedura per l'accesso al corso intensivo di formazione e l'inserimento nella graduatoria di merito del concorso per dirigenti scolastici.
d.m. 8 giugno 2023, n. 107
Indicato quale decreto attuativo della procedura selettiva oggetto di impugnazione.
Massime di principio
- Quando un ricorso amministrativo incide su graduatorie o procedure selettive nelle quali sono individuabili numerosi controinteressati, il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti interessati, se il ricorso è stato notificato soltanto ad alcuni di essi.
- La notificazione per pubblici proclami può essere autorizzata quando l'elevato numero dei controinteressati e la difficoltà di reperirne gli indirizzi rendano sproporzionata o difficoltosa la notificazione individuale.
- L'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami può essere subordinata alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione del ricorso, degli atti recanti motivi aggiunti, dell'ordinanza, dell'elenco dei controinteressati e di un avviso contenente gli elementi necessari a rendere conoscibile il giudizio.
- Il mancato rispetto dei termini perentori stabiliti dal giudice per la pubblicazione degli atti e per il deposito della relativa prova può determinare l'improcedibilità del ricorso.
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