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Ordinanza

Ordinanza n. 280/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202502062

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR non ha definito nel merito la domanda di ottemperanza e non ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Preso atto delle iniziative adottate dalla Regione e della richiesta di attendere la conclusione delle procedure concorsuali, ha rinviato la trattazione alla camera di consiglio del 25 marzo 2026, disponendo la comunicazione dell'ordinanza alle parti.

TAR Veneto - Venezia, Sez. IOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: sentenza del TAR Veneto n. 2578/2024 della quale è stata chiesta l'ottemperanza

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società agricola ha proposto ricorso per l'ottemperanza alla sentenza del TAR Veneto n. 2578/2024. Nel corso del giudizio la Regione ha comunicato di avere predisposto due nuovi avvisi pubblici e di averli trasmessi ai Comuni interessati per la pubblicazione. Gli avvisi prevedono che, dopo l'individuazione dell'assegnatario provvisorio, l'esito sia comunicato al concessionario uscente ai sensi dell'art. 4-bis della legge n. 203/1982, per consentirgli di esercitare il diritto di prelazione entro quarantacinque giorni dal ricevimento della comunicazione, alle medesime condizioni dell'assegnatario provvisorio. La ricorrente ha chiesto il rinvio della trattazione, in attesa della definizione delle procedure concorsuali, prospettando una possibile cessazione della materia del contendere qualora le concessioni fossero assegnate.

Norme richiamate

  • art. 4-bis l. 203/1982

    “l’Amministrazione, conclusa la procedura di individuazione dell’assegnatario provvisorio, comunicherà al concessionario uscente l’esito della stessa, ai sensi dell’art. 4-bis della legge n. 203/1982, affinché lo stesso possa esercitare il diritto di prelazione, entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento della comunicazione, alle condizioni uguali a quelle dell’assegnatario provvisorio”

    La disposizione è richiamata negli avvisi pubblici quale base del diritto del concessionario uscente di esercitare la prelazione, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dell'esito della procedura, alle condizioni dell'assegnatario provvisorio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaConcessioni demaniali idriche, lacuali e portuali
RamiProcesso amministrativoDemanio e patrimonio pubblico
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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