Ordinanza n. 265/2026 - Roma, Sezione 3T
per l'annullamento del Decreto del Rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore n. 1876 del 4 novembre 2025 di “approvazione” degli atti della procedura di valutazione scientifico-didattica a n. 1 professore universitario di ruolo di prima fascia (per il gruppo scientifico-disciplinare 06/MEDS-15 Neurochirurgia e Chirurgia Maxillo-Facciale settore scientifico-disciplinare MEDS-15° Neurochirurgia) presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia Agostino Gemelli dell'Università Cattolica del Sacro Cuore che hanno “indicato” il controinteressato quale candidato “maggiormente qualificato” alla chiamata di professore di prima fascia e degli altri atti indicati in ricorso;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto rettorale di approvazione degli atti della procedura di valutazione scientifico-didattica per la chiamata di un professore universitario di prima fascia, nonché gli ulteriori atti della procedura
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto rettorale di approvazione degli atti di una procedura per la copertura di un posto di professore universitario di prima fascia nel settore della neurochirurgia e chirurgia maxillo-facciale, nella parte in cui il controinteressato è stato indicato come candidato maggiormente qualificato, nonché gli ulteriori atti procedurali. In corso di giudizio ha presentato un'istanza istruttoria chiedendo l'acquisizione di documentazione relativa: alla selezione dei componenti della commissione giudicatrice; alla proposta e alla nomina dei commissari; alla successiva chiamata del controinteressato; alle registrazioni delle sedute della commissione svolte da remoto; alla comunicazione dell'intervento del ricorrente nel procedimento; alla verifica dei requisiti dei commissari, inclusi la corrispondenza delle qualifiche, l'afferenza al gruppo scientifico-disciplinare e il requisito VQR; alle prove di conoscenza della lingua italiana sostenute da commissari stranieri; nonché ai lavori del Search Committee relativi alla successione nella cattedra.
La decisione
Il TAR, ai sensi dell'art. 65 c.p.a., ha ritenuto prima facie rilevante ai fini della decisione la documentazione richiesta e ha disposto che l'Università la depositi in giudizio, limitatamente a quella effettivamente esistente e nella sua disponibilità. Il giudice ha precisato che l'ordine istruttorio non può imporre all'amministrazione di formare nuova documentazione o di procurarsi documenti non posseduti. Qualora il deposito sia omesso, in tutto o in parte, l'Università dovrà dichiarare l'inesistenza o il mancato possesso della documentazione, indicandone le ragioni. L'adempimento deve essere eseguito entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, o dalla notificazione se anteriore. Non è stata ancora definita la domanda di annullamento né è stato espresso un giudizio definitivo sui vizi dedotti; il procedimento prosegue nella fase istruttoria.
Norme richiamate
art. 65 c.p.a.
ha pronunciato la seguente ordinanza ai sensi dell'art. 65 cod. proc. amm.; Visto l'art. 65, comma 1, cod. proc. amm.
La disposizione è utilizzata per disporre l'acquisizione istruttoria della documentazione ritenuta prima facie rilevante ai fini della decisione, nei limiti dell'esistenza e della disponibilità dei documenti presso l'amministrazione.
Massime di principio
- Ai sensi dell'art. 65 c.p.a., il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione il deposito di documenti prima facie rilevanti ai fini della decisione, purché siano esistenti e nella disponibilità dell'amministrazione stessa.
- L'ordine istruttorio non può imporre all'amministrazione di formare nuova documentazione né di procurarsi documenti non esistenti o non in suo possesso.
- Quando l'amministrazione non deposita in tutto o in parte la documentazione richiesta, deve dichiararne l'inesistenza o il mancato possesso, esplicitando le relative ragioni.
Come è indicizzato
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