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Ordinanza

Ordinanza n. 281/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202502063

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. IOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o non ancora compiuta ottemperanza alla sentenza del TAR Veneto n. 2577/2024, con riferimento alla riedizione della procedura per l’assegnazione della concessione

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società agricola concessionaria uscente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza del TAR Veneto n. 2577/2024. Nel corso del giudizio la Regione ha dichiarato di avere predisposto un nuovo avviso pubblico e di averlo trasmesso al Comune di Bonavigo per la pubblicazione. L’avviso stabilisce che, conclusa la procedura di individuazione dell’assegnatario provvisorio, l’Amministrazione comunicherà l’esito al concessionario uscente ai sensi dell’art. 4-bis della legge n. 203/1982, consentendogli di esercitare il diritto di prelazione entro quarantacinque giorni dal ricevimento della comunicazione, a condizioni uguali a quelle dell’assegnatario provvisorio. La ricorrente ha chiesto il rinvio della trattazione in attesa della definizione della procedura concorsuale, prospettando una possibile cessazione della materia del contendere nell’ipotesi di assegnazione della concessione.

La decisione

Il TAR ha preso atto dell’avvenuta predisposizione e trasmissione del nuovo avviso pubblico e della pendenza della procedura di assegnazione. Poiché la procedura non era ancora definita e l’eventuale assegnazione avrebbe potuto determinare la cessazione della materia del contendere, il Collegio ha rinviato la trattazione alla camera di consiglio del 25 marzo 2026. L’ordinanza non decide definitivamente il ricorso per ottemperanza, non dichiara la cessazione della materia del contendere e non regola le spese.

Norme richiamate

  • art. 4-bis legge n. 203/1982

    l’Amministrazione, conclusa la procedura di individuazione dell’assegnatario provvisorio, comunicherà al concessionario uscente l’esito della stessa, ai sensi dell’art. 4-bis della legge n. 203/1982, affinché lo stesso possa esercitare il diritto di prelazione, entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento della comunicazione, alle condizioni uguali a quelle dell’assegnatario provvisorio

    La disposizione è richiamata nell’avviso pubblico quale base del diritto del concessionario uscente di esercitare la prelazione, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dell’esito della procedura e a condizioni uguali a quelle dell’assegnatario provvisorio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l’amministrazione abbia avviato o rieditato la procedura necessaria per dare esecuzione al giudicato ma tale procedura non sia ancora conclusa, il giudice può rinviare la trattazione senza dichiarare anticipatamente la cessazione della materia del contendere.
  • La possibile cessazione della materia del contendere derivante dall’esito favorevole di una procedura amministrativa ancora pendente non può essere dichiarata prima che l’esito si sia concretamente verificato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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