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Ordinanza

Ordinanza n. 279/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202502061

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o non ancora completata esecuzione della sentenza n. 2598/2024 del TAR Veneto

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L'azienda agricola ha proposto un ricorso per ottemperanza alla sentenza n. 2598/2024 del TAR Veneto. Nel corso del giudizio la Regione ha dichiarato di avere predisposto un nuovo avviso pubblico e di averlo trasmesso al Comune di Bonavigo per la pubblicazione. L'avviso stabilisce che, dopo l'individuazione dell'assegnatario provvisorio, l'amministrazione comunicherà l'esito al concessionario uscente, consentendogli di esercitare il diritto di prelazione previsto dall'art. 4-bis della legge n. 203/1982 entro quarantacinque giorni dal ricevimento della comunicazione, alle medesime condizioni dell'assegnatario provvisorio. La ricorrente ha chiesto il rinvio della trattazione in attesa della conclusione della procedura concorsuale, prospettando una possibile cessazione della materia del contendere qualora la concessione fosse assegnata.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio di ottemperanza né ha accertato in via definitiva l'avvenuta esecuzione della sentenza. Ha preso atto delle iniziative adottate dalla Regione e della pendenza della procedura di individuazione dell'assegnatario, nonché della possibile cessazione della materia del contendere in caso di assegnazione della concessione. La trattazione è stata pertanto rinviata alla camera di consiglio del 25 marzo 2026, con ordine alla Segreteria di comunicare l'ordinanza alle parti.

Norme richiamate

  • art. 4-bis l. 203/1982

    l’Amministrazione, conclusa la procedura di individuazione dell’assegnatario provvisorio, comunicherà al concessionario uscente l’esito della stessa, ai sensi dell’art. 4-bis della legge n. 203/1982, affinché lo stesso possa esercitare il diritto di prelazione, entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento della comunicazione, alle condizioni uguali a quelle dell’assegnatario provvisorio

    La disposizione è richiamata quale base del diritto di prelazione del concessionario uscente, esercitabile entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dell'esito della procedura e alle medesime condizioni dell'assegnatario provvisorio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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