Cassazione Penale, Ordinanza n. 00214/2025 del 03/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo manifestamente infondato l'unico motivo relativo all'aggravante della minorata difesa. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione non ha inciso in senso favorevole sulla condanna già riportata in appello.
Esito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per truffa commessa tramite vendita online di biglietti. L'unico motivo deduceva erronea applicazione della legge penale in relazione alla sussistenza dell'aggravante della minorata difesa ex art. 61 n. 5 c.p., sostenendo in sostanza che non ricorressero le condizioni per ritenere integrata la particolare agevolazione del fatto. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, richiamando la motivazione della Corte territoriale, che aveva evidenziato come la vendita online avesse consentito all'agente un effettivo vantaggio: impossibilità per la persona offesa di verificare l'esistenza e la disponibilità dei biglietti e possibilità per il venditore di schermare la propria identità. Inoltre, la Corte ha rilevato che per la truffa online o realizzata con mezzi idonei a ostacolare l'identificazione il legislatore ha introdotto, con la legge n. 90 del 2024, un'aggravante speciale, mentre nel caso concreto risultava comunque proposta querela dalla persona offesa con espressa richiesta di punizione dei responsabili.
Norme richiamate
L'aggravante della minorata difesa è ritenuta configurabile quando le modalità concrete della condotta abbiano effettivamente agevolato la commissione del reato e ridotto le possibilità di difesa o controllo della persona offesa, come nel caso di vendita online che impedisce la verifica immediata della merce e schermare l'identità dell'agente.
La truffa realizzata online o mediante mezzi idonei a ostacolare l'identificazione è stata richiamata come fattispecie centrale del caso; la Corte menziona anche l'introduzione, con la legge n. 90 del 2024, di una specifica aggravante per tali modalità esecutive.
La legge viene richiamata per evidenziare l'introduzione di una circostanza aggravante speciale per la truffa online o commessa con mezzi idonei ad ostacolare l'identificazione.
Non citato espressamente nel testo fornito.
Massime di principio
- L'aggravante della minorata difesa può essere integrata quando le modalità concrete della condotta creino un effettivo vantaggio per l'agente e una correlativa compressione delle possibilità di controllo o difesa della persona offesa.
- Nelle truffe commesse online, l'impossibilità per la vittima di verificare immediatamente la reale esistenza o disponibilità del bene e la possibilità per l'agente di occultare la propria identità sono elementi idonei a sorreggere il riconoscimento della minorata difesa.
- È manifestamente infondato il ricorso che si limiti a contestare l'applicazione dell'aggravante senza confrontarsi con una motivazione di merito puntuale e specifica resa dal giudice di appello.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, nei limiti previsti dalla decisione.
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