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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29472/2022 del 10/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (curatela)

La controversia

Un tribunale aveva dichiarato il fallimento di una società in liquidazione su istanza di un creditore. In sede di reclamo la corte d'appello aveva ritenuto non provato, da parte della società reclamante, il mancato superamento della soglia di fallibilità prevista dall'art. 1, comma 2, lett. c), l. fall., considerando l'ammontare complessivo dell'esposizione debitoria risultante anche dalla relazione del curatore e dallo stato passivo, inclusi crediti emersi dopo la sentenza dichiarativa. La società ricorrente ha denunciato violazione dell'art. 1, comma 2, l. fall. e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la corte territoriale avrebbe dovuto considerare soltanto i debiti conosciuti dal tribunale al momento della dichiarazione di fallimento e non anche quelli successivamente accertati, e che così facendo l'indebitamento sarebbe rimasto sotto soglia.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo. Ha chiarito che la disciplina dell'art. 15, ultimo comma, l. fall. sulla soglia dei debiti scaduti e non pagati per la dichiarazione di fallimento è distinta dal requisito di fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, lett. c), l. fall. Per quest'ultimo, la situazione va valutata con riferimento alla data del fallimento, ma la prova può essere tratta anche nel giudizio di reclamo da fatti anteriori emersi successivamente, attraverso l'istruttoria consentita dall'art. 18, comma 10, l. fall. Pertanto era legittimo utilizzare la relazione del curatore e le risultanze dello stato passivo per accertare l'entità dell'indebitamento alla data rilevante. Inoltre la società non aveva contestato specificamente l'esistenza dell'ulteriore credito dell'Agenzia delle Entrate che aveva determinato il superamento della soglia. Il ricorso è stato quindi rigettato; non è stata fatta statuizione sulle spese per mancata costituzione degli intimati, ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 2, lett. c), l. fall.

    il requisito di fallibilità va valutato con riferimento alla situazione esistente alla data del fallimento; la prova del superamento o meno della soglia può essere desunta anche in reclamo da elementi istruttori relativi a fatti anteriori ma emersi successivamente

  • art. 15, ultimo comma, l. fall.

    non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare è complessivamente inferiore a euro trentamila

    la soglia dei 30.000 euro deve essere accertata solo sulla base degli atti dell'istruttoria prefallimentare e non consente di considerare debiti successivamente accertati in sede di verifica del passivo

  • art. 18, comma 10, l. fall.

    il collegio dell'impugnazione può assumere, anche d'ufficio, nel rispetto del contraddittorio, tutti i mezzi istruttori che ritiene necessari

    nel giudizio di reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento il giudice può svolgere istruttoria anche d'ufficio per accertare i presupposti di fallibilità

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma invocata come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    norma invocata come parametro del motivo di ricorso per omesso esame di fatto decisivo

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    riconosciuti i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    norma richiamata quale modifica che ha introdotto l'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • La soglia di non fallibilità ex art. 1, comma 2, lett. c), l. fall. va valutata con riferimento alla situazione debitoria esistente alla data della dichiarazione di fallimento, ma la relativa prova può essere acquisita anche nel giudizio di reclamo mediante elementi istruttori emersi successivamente, purché riferiti a fatti anteriori.
  • La disciplina dell'art. 15, ultimo comma, l. fall. sulla soglia minima dei debiti per la dichiarazione di fallimento è distinta dal requisito di fallibilità dell'art. 1, comma 2, l. fall.; i due accertamenti non sono sovrapponibili e non seguono il medesimo perimetro probatorio.
  • Nel reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento il giudice può disporre e valorizzare mezzi istruttori anche d'ufficio, nel rispetto del contraddittorio, per verificare la sussistenza dei presupposti di fallibilità.
  • Chi contesta il superamento della soglia di fallibilità deve fornire una contestazione specifica e supportata da adeguata documentazione; difese generiche o non riferite al credito determinante non sono sufficienti.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeGiurisdizioneProve
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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