Cassazione Civile, Ordinanza n. 14844/2023 del 26/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato due avvisi di accertamento relativi ai periodi d'imposta 2007 e 2008, emessi a seguito di controlli sulle movimentazioni finanziarie e culminati nel recupero di maggiori redditi e di maggiore IRPEF; uno degli avvisi era stato anche parzialmente annullato in autotutela. La CTR aveva accolto solo in parte l'appello dell'Ufficio e rigettato l'appello incidentale del contribuente, rideterminando gli importi accertati. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, ma in pendenza del giudizio ha depositato istanza di sospensione ex art. 6 d.l. n. 119/2018 per definizione agevolata, documentando il pagamento integrale per il 2008 e il pagamento della prima rata per il 2007. La Corte ha rilevato che, per il 2007, in assenza di istanza di trattazione entro il termine di legge, si era verificata la cessazione della materia del contendere; per il 2008, invece, il pagamento integrale ha determinato il venir meno dell'interesse a coltivare il ricorso, con conseguente inammissibilità sopravvenuta dell'impugnazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse limitatamente al periodo d'imposta 2008 e l'estinzione del giudizio limitatamente al periodo d'imposta 2007, in ragione della definizione agevolata richiesta dal contribuente. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese processuali. La Corte ha escluso altresì il raddoppio del contributo unificato, richiamando il principio secondo cui tale conseguenza non si applica quando la causa di inammissibilità o la rinuncia siano sopravvenute rispetto alla proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
La presentazione dell'istanza di definizione agevolata e il relativo esito incidono sul processo tributario: in mancanza di istanza di trattazione entro il termine previsto, il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere; il pagamento integrale degli importi dovuti fa venir meno l'interesse alla prosecuzione del ricorso.
art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018
La mancata presentazione dell'istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020 determina l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere in relazione alla definizione agevolata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato quando la rinuncia o l'inammissibilità del ricorso dipendono da una causa sopravvenuta rispetto alla proposizione dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'adesione alla definizione agevolata può determinare effetti processuali diversi a seconda della posizione dell'obbligazione e dello stato del giudizio: estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere quando ricorrono i presupposti legali, oppure inammissibilità sopravvenuta del ricorso per difetto di interesse quando il contribuente abbia integralmente pagato il dovuto e non residui più utilità concreta all'impugnazione.
- La sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione, derivante dal pagamento integrale delle somme in esecuzione di una procedura di definizione agevolata, impedisce la prosecuzione del ricorso per cassazione, pur non configurando una rinuncia formale.
- Il raddoppio del contributo unificato non può essere disposto quando la causa di inammissibilità del ricorso o la rinuncia siano determinate da un evento sopravvenuto rispetto alla sua proposizione.
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