Cassazione Penale, Sentenza n. 33334/2023 del 28/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso denunciava la violazione di legge per omessa valutazione, da parte della Corte di appello, delle censure formulate dal difensore di fiducia (avv. Vitaliano D'Abronzo) nell'atto di appello del 09/11/2020: chiedeva l'assoluzione per mancanza dell'elemento soggettivo, la riqualificazione del fatto in contravvenzione ex art. 712 c.p. e la determinazione della pena nel minimo edittale. La Corte di appello aveva invece esaminato solo i motivi proposti dal difensore d'ufficio (avv. Giovanna Iodice), omettendo ogni pronuncia sulle doglianze del difensore di fiducia
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso perché l'appello non ha preso in esame le doglianze validamente proposte dal difensore di fiducia. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato per prescrizione: la prescrizione è ritenuta intervenuta il 25/01/2022, anteriormente alla pronuncia d'appello del 09/09/2022, in ragione di due eventi interruttivi (anni due) e di sospensioni degli termini imputabili a differimenti d'udienza complessivamente pari a anni uno e giorni dodici
Norme richiamate
Circostanza attenuante riconosciuta dalla Corte di appello nella parziale riforma della sentenza di primo grado; utilizzata per rideterminare la pena
Richiesta dalla difesa di riqualificazione del fatto nella fattispecie contravvenzionale; la Corte di appello non ha esaminato tale richiesta
art. 648, comma finale, cod. pen.
Ipotesi invocata dal difensore d'ufficio in appello (diversa dalle censure del difensore di fiducia); la Corte di appello si è limitata ad esaminare le deduzioni del difensore d'ufficio
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020, convertito nella L. 176/2020
Predisposto il contraddittorio scritto per il procedimento di cassazione; il procedimento è stato trattato in forma scritta non essendo stata richiesta la trattazione orale
art. 23-bis, comma 2, D.L. n. 137/2020, conv. L. n. 176/2020
Richiamo delle difese nelle conclusioni scritte depositate in sede di contraddittorio scritto
art. 97, comma 4, cod. proc. pen.
Norma che consente la nomina del difensore d'ufficio all'udienza; nel caso il difensore d'ufficio ha prodotto un atto di gravame distinto rispetto a quello del difensore di fiducia
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti nella enunciazione del motivo di ricorso osservati nella formulazione del motivo unico in cassazione
norme sulla prescrizione del reato
La Corte ha calcolato la decorrenza e i prolungamenti del termine prescrizionale tenendo conto degli eventi interruttivi e delle sospensioni per differimenti d'udienza; ciò ha condotto all'accertamento dell'estinzione del reato per prescrizione antecedente alla sentenza di appello, giustificando l'annullamento senza rinvio
Massime di principio
- Il giudice d'appello è obbligato a esaminare le censure valide e distintamente formulate dal difensore regolarmente nominato; l'omessa valutazione costituisce motivo di cassazione per violazione di legge
- La presenza di un difensore d'ufficio nominato non esonera il giudice dall'esaminare le doglianze presentate dal difensore di fiducia regolarmente costituito
- Le richieste di riqualificazione del fatto (es. da reato a contravvenzione) devono essere affrontate espressamente dal giudice di merito, pena l'annullamento della decisione
- Nei calcoli prescrizionali vanno considerati sia gli eventi interruttivi sia le sospensioni derivanti da differimenti d'udienza; se la prescrizione è intervenuta anteriormente alla sentenza impugnata, la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio per estinzione del reato
- In procedimenti trattati con contraddittorio scritto ai sensi del d.l. 137/2020, è cruciale depositare e richiamare per tempo le conclusioni scritte; tuttavia, la modalità scritta non elimina l'obbligo del giudice di pronunciarsi su tutte le questioni sollevate
- Per evitare l'annullamento per omessa valutazione, il difensore deve curare la chiarezza e la tempestività delle censure in appello e verificare che il tribunale le abbia effettivamente esaminate in motivazione
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